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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Successioni e donazioni - Trust e vincolo di destinazione - Presupposto impositivo - Concreto trasferimento di beni e diritti - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva applicato l'imposta sulle successioni e donazioni, con aliquota del 4%, al conferimento di un immobile del valore dichiarato di 283.300 euro in un trust autodichiarato, istituito per favorire il passaggio generazionale a beneficio dei figli dei disponenti. Ha sostenuto che la mera costituzione del trust e la segregazione dei beni non determinassero né un trasferimento immediato di beni o diritti né un attuale arricchimento dei beneficiari, presupposti necessari per l'imposta proporzionale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la costituzione di un vincolo di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni solo quando produce concretamente un trasferimento di beni o diritti o un reale arricchimento del beneficiario. Nel caso esaminato, il trust aveva finalità di gestione dei beni, attribuzione dei relativi redditi e trasferimento ai discendenti solo al termine della durata del trust; pertanto, la segregazione patrimoniale non aveva prodotto un effetto traslativo immediato. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

    È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione

    Il riferimento ai vincoli di destinazione non comporta l'imposizione automatica di ogni trust. In coerenza con la funzione dell'imposta, occorre verificare se il vincolo produca concretamente un trasferimento di beni o diritti o un effettivo arricchimento del beneficiario.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone l'emersione di una concreta capacità economica nel soggetto destinatario del trasferimento o dell'arricchimento.

  • Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

    La disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni costituisce il quadro normativo di riferimento richiamato dall'art. 2, comma 47, del decreto-legge n. 262/2006.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 30 maggio 2018, n. 13626

    Solo il trust che realizza un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del trustee o un concreto arricchimento è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 26 ottobre 2016, n. 21614

    Nel trust autodichiarato con finalità di passaggio generazionale, la segregazione patrimoniale può costituire un effetto strumentale senza determinare un immediato trasferimento imponibile; in tale ipotesi trovano applicazione, secondo la fattispecie, le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Massime di principio

  • La mera istituzione di un trust o la segregazione dei beni non determina automaticamente l'applicazione proporzionale dell'imposta sulle successioni e donazioni.
  • Il momento impositivo va individuato verificando se vi sia un trasferimento effettivo di beni o diritti oppure un concreto e attuale arricchimento del trustee o dei beneficiari.
  • Nei trust autodichiarati con finalità di gestione e passaggio generazionale, quando i beneficiari acquisiscono i beni solo in un momento successivo, l'atto istitutivo può non essere immediatamente soggetto all'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni.
  • La qualificazione fiscale dipende dagli effetti concreti dell'atto, dalla struttura del trust, dai poteri del trustee e dalla disponibilità attuale dei beni da parte dei beneficiari, non dalla sola presenza formale di un vincolo di destinazione.
  • Se il trust realizza invece un trasferimento immediato o un arricchimento attuale, l'imposta sulle successioni e donazioni può trovare applicazione.

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