Sentenza del 07/11/2018 n. 1741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Agevolazioni ex art. 15 D.P.R. 601/73- Rinegoziazione del mutuo - Estensibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l'estensibilità dell'agevolazione. Gli atti relativi alla modifica delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, inclusa la rinegoziazione del mutuo, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973 e possono quindi beneficiare del regime agevolato dell'imposta di registro, nei limiti previsti dalla norma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973 agli atti di rinegoziazione o modifica di un mutuo rientrante tra le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. La questione consiste nello stabilire se tali agevolazioni siano limitate alla stipula originaria del finanziamento oppure se si estendano anche agli atti successivi che ne modificano le condizioni.
Norme richiamate
Art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Agevolazioni per il settore del credito
La norma è stata interpretata nel senso che il regime agevolato non riguarda esclusivamente l'atto originario di concessione del finanziamento, ma si estende anche agli atti che modificano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, compresa la rinegoziazione del mutuo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per i finanziamenti a medio e lungo termine possono applicarsi anche agli atti successivi che ne modificano o rinegoziano le condizioni, purché l'operazione conservi la natura di finanziamento agevolabile.
- La rinegoziazione di un mutuo non deve essere automaticamente considerata una nuova operazione estranea al regime agevolato: occorre verificare il collegamento funzionale con il finanziamento originario e la permanenza dei requisiti previsti dalla norma.
- L'agevolazione non si estende necessariamente a qualsiasi atto collegato al mutuo; devono essere valutati il contenuto concreto dell'atto, la sua funzione di modifica del finanziamento e la durata medio-lunga dell'operazione.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare sia la qualificazione civilistica dell'atto come modifica o rinegoziazione del finanziamento, sia la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973.
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