Sentenza del 07/11/2018 n. 385 - Comm. Trib. Prov. Savona
Irap -Silenzio rifiuto - medico convenzionato Asl - attività prestata in più studi, con beni strumentali di valore significativo e presenza di personale paramedico di supporto - autonoma organizzazione - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso è stato interpretato come diniego. È stata riconosciuta la sussistenza dell’autonoma organizzazione, poiché la pluralità degli studi, la presenza di beni strumentali significativi e l’impiego di personale di supporto fornivano un apporto incrementativo all’attività del professionista. Di conseguenza, l’attività risultava soggetta a IRAP e la richiesta di rimborso non è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, necessario per l’applicazione dell’IRAP all’attività professionale. La controversia riguardava un medico convenzionato con l’ASL che svolgeva l’attività in due studi, utilizzava beni strumentali di valore significativo e si avvaleva, seppure per un numero limitato di ore, dell’attività di una segretaria e di un’infermiera. Tali elementi sono stati valutati come idonei a potenziare la capacità professionale ordinaria del medico.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista quando l’attività è autonomamente organizzata, ossia quando il professionista si avvale di una struttura o di risorse ulteriori rispetto al solo lavoro personale, idonee ad accrescere la capacità produttiva ordinaria.
Massime di principio
- Per i professionisti, l’assenza di dipendenti non è l’unico elemento rilevante: anche la disponibilità di più studi e di beni strumentali di valore significativo può dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
- L’impiego di personale di supporto, anche per un numero limitato di ore, può concorrere a integrare il presupposto dell’IRAP se l’attività del collaboratore incrementa concretamente la capacità professionale del titolare.
- Nel caso dei medici convenzionati con il SSN o con le ASL, la qualificazione convenzionale dell’attività non esclude automaticamente l’IRAP; occorre valutare in concreto il livello di organizzazione utilizzato.
- La valutazione deve essere complessiva e basata sull’effettiva capacità dei beni, degli spazi e del personale di potenziare l’attività, non sulla considerazione isolata di ciascun elemento.
- In situazioni analoghe, la presenza di una struttura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio personale della professione rende più probabile il riconoscimento dell’autonoma organizzazione e quindi l’assoggettamento a IRAP.
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