Sentenza del 07/11/2018 n. 432 - Comm. Trib. Prov. Imperia
ACCERTAMENTO IMPOSTE - Operazioni inesistenti - Definizione su contradditorio di società terza - Legittimo affidamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che la definizione, avvenuta in contraddittorio, dell’accertamento nei confronti di una società terza avrebbe dovuto generare un legittimo affidamento anche a suo favore, impedendo o limitando l’ulteriore esercizio del potere accertativo. La contestazione riguardava operazioni ritenute inesistenti e la pretesa violazione del principio di tutela dell’affidamento previsto dall’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000.
La decisione
La tesi della ricorrente è stata respinta. La definizione dell’accertamento relativa a una società terza, distinta e non coinvolta direttamente nel giudizio, non può produrre effetti vincolanti né generare un legittimo affidamento in favore di un’altra società. L’Ufficio conserva integralmente il proprio potere di accertamento nei confronti del contribuente fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge. L’esercizio di tale potere non costituisce, per ciò solo, violazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tutela dell'affidamento e della buona fede
La tutela dell’affidamento opera quando il comportamento dell’Amministrazione abbia determinato, nei confronti dello specifico contribuente, una situazione obiettiva di affidamento meritevole di protezione. Non è sufficiente una definizione o una decisione riguardante una società diversa e autonoma.
Massime di principio
- La definizione di un accertamento da parte di una società terza non vincola automaticamente l’Amministrazione nei confronti di altre società, anche se i fatti o le operazioni sono collegati.
- Il legittimo affidamento deve derivare da un comportamento concreto dell’Amministrazione rivolto direttamente al contribuente interessato; non può fondarsi, di regola, su precedenti accordi o definizioni relativi ad altri soggetti.
- L’Amministrazione finanziaria può esercitare il proprio potere accertativo fino alla scadenza dei termini di legge, salvo specifici atti, accordi o condotte riferibili direttamente al contribuente che abbiano creato un affidamento giuridicamente tutelabile.
- In presenza di contestazioni su operazioni inesistenti, la posizione fiscale di ciascun soggetto deve essere valutata autonomamente, senza automatica estensione degli effetti della definizione raggiunta da altri.
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