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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 435 - Comm. Trib. Prov. Imperia

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Interposizione fittizia o reale - Presunzioni gravi, precise e concordanti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo enuncia il principio secondo cui l'Amministrazione Finanziaria può intervenire e procedere all'accertamento quando ritenga che siano state realizzate operazioni elusive o sostanzialmente dirette ad aggirare la normativa fiscale. Non sono indicati il dispositivo concreto, gli importi, l'esito dei gradi di giudizio o l'eventuale annullamento o conferma dell'accertamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il potere dell'Amministrazione Finanziaria di contestare operazioni ritenute finalizzate ad aggirare la normativa fiscale mediante interposizione, sia essa fittizia o reale. Secondo il principio richiamato, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni gravi, precise e concordanti, senza dover previamente distinguere tra interposizione fittizia e interposizione reale.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale in materia di interposizione e accertamento fiscale

    L'Amministrazione Finanziaria ha il potere di intervenire allorquando ritenga siano state poste in essere operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale, anche in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia o reale.

    L'Amministrazione può contestare la sostanza economica e fiscale delle operazioni quando disponga di un quadro presuntivo qualificato. La contestazione non dipende dalla qualificazione formale dell'interposizione come fittizia o reale.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 15830/2016

    La sentenza è richiamata come precedente a sostegno della possibilità di accertare condotte elusive o interpositorie sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessità di distinguere tra interposizione fittizia e reale.

Massime di principio

  • In presenza di operazioni fiscalmente sospette, l'Amministrazione Finanziaria può valorizzare la sostanza economica dell'operazione oltre alla sua forma giuridica.
  • La contestazione può essere fondata su presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti; non è sufficiente un sospetto generico o isolato.
  • Ai fini dell'accertamento, la distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale non è necessariamente decisiva: entrambe possono essere contestate se utilizzate per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
  • Il contribuente può contrastare la contestazione dimostrando la reale funzione economica dell'operazione, la coerenza dei comportamenti e l'assenza di un intento elusivo o di un vantaggio fiscale indebito.
  • Poiché il testo non riporta il dispositivo della sentenza né l'identità delle parti, l'esito concreto del giudizio non può essere ricostruito con certezza; il risultato indicato riflette soltanto il principio favorevole ai poteri dell'Amministrazione.

Testo integrale

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