Cassazione Civile, Ordinanza n. 13720/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento che aveva rigettato il suo appello contro l’avviso di accertamento per ICI 2011 e IMU 2012 relativo a una particella di terreno. La lite nasceva dalla determinazione dell’area imponibile e del valore del terreno, dopo il frazionamento di una particella catastale e l’aggregazione di una porzione a un’altra particella qualificata come pertinenza. Il Comune sosteneva che non vi fosse una vera pertinenza per la parte scorporata, ma solo una variazione catastale, e che, in base a un precedente giudicato, solo 300 mq potessero essere considerati pertinenziali, con conseguente edificabilità del resto dell’area. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, richiamando la normativa sullo Statuto del contribuente e sul procedimento amministrativo. Con il secondo motivo denunciava la violazione del giudicato esterno e una errata qualificazione della situazione del fondo, contestando anche la valutazione circa l’esistenza di una servitù di passaggio e l’incidenza della stessa sulla potenzialità edificatoria. Con il terzo motivo deduceva l’omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla servitù di passaggio e alla conformazione del terreno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e non specifico, oltre che diretto in realtà a una rivalutazione del fatto, osservando comunque che la motivazione dell’avviso era stata ritenuta adeguata dai giudici di merito. Ha respinto il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudicato esterno aveva già accertato che solo 300 mq della particella potevano essere considerati pertinenza, mentre la porzione scorporata non aveva caratteristiche pertinenziali; inoltre, la questione della servitù di passaggio era stata risolta in fatto nel senso che il passaggio era stato creato dal proprietario per migliore utilizzazione del fondo e non costituiva servitù. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile e comunque infondato, richiamando la regola di inammissibilità del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme e ribadendo che la valutazione sulla servitù costituiva un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di motivazione dell’avviso, ma la Corte considera il motivo generico e non specifico; la motivazione dell’atto è ritenuta adeguata sulla base di quanto accertato in merito
è invocato per censurare la motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è generico e tende a contestare il merito
è richiamato in relazione al giudicato interno/esterno; la Corte conferma l’efficacia del giudicato sul punto della consistenza e pertinenzialità del terreno
è richiamato per l’efficacia del giudicato sostanziale, ritenuto vincolante anche nel presente giudizio sul dato della porzione pertinenziale già accertata
è invocato per contestare la qualificazione pertinenziale del terreno; la Corte richiama il precedente giudicato che aveva escluso la natura pertinenziale della porzione scorporata
sono richiamati quali norme istitutive dell’ICI ai fini della contestazione del presupposto impositivo e della base imponibile
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il motivo di omesso esame è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, oltre che infondato perché la questione era stata esaminata nei gradi di merito
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che prospetta formalmente una violazione di legge ma tende in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti è inammissibile, perché trasforma surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- La censura di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento deve essere specifica e costruita sul contenuto effettivo dell’atto; la generica allegazione della mancanza di motivazione non è sufficiente se il ricorso non riporta gli elementi necessari a verificarla.
- Il giudicato esterno su un accertamento di fatto o di qualificazione giuridica rilevante per la base imponibile vincola anche nei periodi d’imposta successivi, quando il fatto accertato è stabile e non risulta allegata alcuna modificazione successiva idonea a superarlo.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le valutazioni di merito sulla natura di un passaggio o sulla configurabilità di una servitù, quando sorrette da accertamento fattuale non illogico e non decisivo, non sono sindacabili in cassazione.
- Ai fini dell’imposizione sugli immobili, la qualificazione di un’area come pertinenza o come area edificabile dipende dall’effettiva esistenza dei presupposti sostanziali della pertinenza, non da mere variazioni catastali.
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