Cassazione Civile, Ordinanza n. 31859/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero di un credito d'imposta che la società aveva utilizzato in compensazione. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, accogliendo l'appello della contribuente, aveva ritenuto che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di recupero, escludendo l'applicazione della proroga a otto anni del termine di notifica prevista dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, dell'art. 1, comma 421, l. n. 311/2004 e dell'art. 8, l. n. 388/2000, sostenendo che la proroga del termine si applichi anche ai crediti indebitamente utilizzati e non solo a quelli qualificati come inesistenti, poiché la distinzione tra crediti "inesistenti" e "non spettanti/indebitamente utilizzati" sarebbe priva di base normativa e logica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la distinzione tra crediti "inesistenti" e crediti "indebitamente utilizzati" non può escludere l'applicazione della disciplina speciale sul termine di recupero, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, quando il credito derivante dall'investimento agevolato non sussiste, esso deve considerarsi inesistente ai fini dell'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008. Perciò ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008
"l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo"
La proroga del termine di notifica a otto anni si applica al recupero dei crediti d'imposta inesistenti e non può essere esclusa sulla base di una distinzione priva di fondamento logico-giuridico tra crediti inesistenti e non spettanti, quando il credito non sussista in concreto.
art. 1, comma 421, l. n. 311/2004
"per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973"
La norma attribuisce all'Agenzia il potere di emettere un atto di recupero motivato per i crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione.
È richiamato come norma istitutiva dei crediti d'imposta agevolativi; la Corte lo utilizza per affermare che, se il credito non sussiste, deve ritenersi inesistente ai fini del recupero.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene indicato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato quale disciplina della compensazione mediante modello di pagamento unificato.
È richiamato come modalità di notifica dell'atto di recupero motivato.
Massime di principio
- In tema di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione, il termine di decadenza speciale previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 non può essere limitato ai soli crediti formalmente qualificati come "inesistenti" quando la mancanza del credito è sostanziale e lo rende inesistente in concreto.
- La distinzione tra credito "inesistente" e credito "non spettante" non costituisce, di per sé, un criterio decisivo per escludere la proroga del termine di recupero, se tale distinzione non trova base normativa e risulta priva di giustificazione logico-giuridica nel caso concreto.
- L'atto di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati può essere emesso dall'Agenzia delle entrate con atto motivato; la disciplina speciale di decadenza è funzionale a consentire accertamenti anche complessi sulla natura dell'investimento che ha generato il credito.
- Quando il credito agevolativo derivante da un investimento previsto dalla normativa di settore non sussiste, esso deve essere trattato come credito inesistente ai fini dell'applicazione del termine di recupero previsto dalla disciplina speciale.
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