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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11114/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il quarto e il sesto motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il secondo, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo e motivato esame della vicenda e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato due avvisi di accertamento IRPEF, relativi agli anni 2004 e 2008, emessi a seguito di indagini bancarie su conti svizzeri a lui riferibili e su conti intestati a società estere ritenute interposte. L'Ufficio aveva rideterminato maggiori redditi per oltre 5,4 milioni di euro per il 2004 e oltre 3,3 milioni di euro per il 2008, contestando l'omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in Svizzera, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale e facendo uso delle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva sei motivi: 1) decadenza dell'accertamento 2004 per notificazione oltre i termini, sostenendo l'inapplicabilità del raddoppio dei termini in assenza di una notitia criminis per reato tributario; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa, perché la CTR avrebbe preteso la prova di un passaggio di denaro attraverso fiduciarie estere e italiane non emerse negli atti; 3) violazione del principio di non contestazione, per avere la CTR fondato la decisione su un quadro fattuale diverso da quello pacifico tra le parti; 4) omesso esame di fatti decisivi, cioè dei flussi finanziari dal conto di Bellinzona alle società svizzere e da queste alle società italiane, nonché della correlazione tra somme accertate e attività scudate; 5) violazione della disciplina sullo scudo fiscale e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR richiesto una prova di specifica connessione invece della sola astratta riconducibilità delle attività; 6) violazione della norma sullo scudo fiscale, per aver escluso la regolarizzabilità di crediti per finanziamenti soci e partecipazioni formalmente intestati alla società estera interposta, ma riferibili al contribuente. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha accolto il quarto e il sesto, assorbendo gli altri, perché la CTR aveva utilizzato un quadro fattuale diverso da quello pacifico e non aveva esaminato fatti decisivi relativi ai flussi finanziari rilevanti; inoltre, sulla base della disciplina dello scudo fiscale e della prassi richiamata, ha affermato che l'emersione poteva riguardare anche attività intestate a società fiduciarie o possedute per interposta persona, se dimostrata la riconducibilità al contribuente. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente in presenza della speciale condizione obiettiva dell'obbligo di denuncia penale; la mancata contestazione in concreto di reati tributari non esclude il raddoppio.

  • art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie del contribuente e su conti a lui riferibili o intestati a soggetti interposti.

  • art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167

    disciplina l'obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero.

  • art. 5, commi 4 e 5, D.L. n. 167 del 1990

    il termine decadenziale per l'irrogazione delle sanzioni si collega al più ampio termine di accertamento del tributo, tenuto conto del raddoppio dei termini.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    il termine per l'irrogazione della sanzione va individuato in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto, non nel termine breve ancorato alla sola commissione della violazione.

  • art. 13-bis, comma 4, D.L. 1° luglio 2009, n. 78

    richiamato dal ricorrente quale base della disciplina sullo scudo fiscale e sulla regolarizzazione delle attività estere.

  • art. 14, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla regolarizzazione delle attività detenute all'estero.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere che l'Ufficio dovesse provare la specifica connessione tra le somme accertate e le attività oggetto di dichiarazioni riservate; la Corte, però, valorizza il diverso profilo della riconducibilità delle attività al contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione d'appello che avrebbe posto a fondamento fatti non contestati e diversi da quelli pacifici in causa.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente/perplessa; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    le censure vengono inquadrate nei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del 'minimo costituzionale'.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la Corte esclude la ricorrenza della doppia conforme, poiché le ragioni di fatto delle due decisioni di merito erano diverse.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009

    richiamata come conferma amministrativa del fatto che l'emersione di attività non dichiarate è ammessa anche se le attività sono intestate a società fiduciarie o possedute per interposta persona.

Massime di principio

  • In materia di raddoppio dei termini di accertamento tributario, la verifica decisiva non è l'effettiva contestazione di un reato tributario, ma l'esistenza dei presupposti oggettivi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale; eventuali cause di non punibilità non impediscono l'operatività del raddoppio.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo quando la sentenza sia priva di motivazione, motivata in modo apparente, perplesso o incomprensibile, ovvero presenti una contraddittorietà irriducibile; non è consentito un riesame del merito delle risultanze processuali.
  • Non è corretta una decisione di merito che ricostruisca la vicenda fattuale su basi diverse da quelle pacifiche e condivise tra le parti, introducendo soggetti o passaggi finanziari non emersi nel processo, se ciò determina l'omesso esame di fatti decisivi.
  • Quando si discute di attività finanziarie estere o scudate intestate a società fiduciarie o a soggetti interposti, è rilevante la prova della loro riconducibilità sostanziale al contribuente; la regolarizzazione non è esclusa dalla sola interposizione formale.
  • In presenza di flussi finanziari articolati tra conti esteri e società italiane, il giudice deve verificare specificamente il collegamento tra i movimenti bancari oggetto di accertamento e le attività dichiarate o regolarizzate, senza sostituire al fatto controverso una ricostruzione fattuale non supportata dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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