Cassazione Civile, Ordinanza n. 18564/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2009 nei confronti di un avvocato iscritto alla gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva prescritto l'obbligo contributivo, rilevando che il termine di pagamento dei contributi per il 2009 scadesse il 16 giugno 2010 e che l'atto interruttivo fosse stato ricevuto solo il 2 luglio 2015; aveva inoltre escluso che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi comportasse una sospensione della prescrizione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 c.c., n. 8, sostenendo che, per il libero professionista iscritto d'ufficio alla gestione separata, la mancata compilazione del quadro RR integra un doloso occultamento del debito contributivo e quindi sospende la prescrizione. Nella memoria, l'INPS ha anche richiamato il differimento d'ufficio del termine di pagamento al 6 luglio 2010 per effetto del D.P.C.M. 10 giugno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che non era stato impugnato il capo della sentenza di merito che aveva ritenuto non devoluta in appello la questione relativa al dies a quo della prescrizione, indicato dalla Corte territoriale nel 16 giugno 2010; tale capo, non essendo stato specificamente censurato, si era formato in giudicato interno. Quanto al motivo proposto, la Corte ha rilevato che la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, richiede una condotta dolosa del debitore tale da rendere impossibile l'azione del creditore, e non una mera difficoltà di accertamento del credito. Ha inoltre affermato che l'accertamento della condotta dolosa è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il ricorso non individuava alcun fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. La Corte ha infine escluso che esista un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata alla possibilità giuridica di far valere il diritto; nel caso concreto il motivo non ha superato il capo di merito ormai coperto da giudicato interno.
art. 2941 c.c., n. 8
La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito opera solo quando il debitore tenga una condotta tale da rendere per il creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Richiamata come base normativa della gestione separata e del relativo obbligo contributivo.
D.L. n. 98 del 2011, comma 12
Richiamato nel motivo come disciplina collegata alla gestione separata e agli obblighi contributivi.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
Richiamato nel motivo in relazione agli adempimenti dichiarativi e contributivi.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
Richiamato nel motivo in relazione alla compilazione della dichiarazione dei redditi e del quadro RR.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il motivo non era neppure potenzialmente ricondotto al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il contributo unificato.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Richiamato dalla parte ricorrente come fonte del differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010.
Massime di principio
- La parte soccombente deve impugnare specificamente ogni capo autonomo della sentenza di merito, altrimenti su quel capo si forma giudicato interno e la questione non è più esaminabile in cassazione nemmeno se astrattamente rilevabile d'ufficio.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una condotta del debitore che renda impossibile l'azione del creditore; non basta una mera difficoltà di accertamento o di conoscenza del credito.
- L'eventuale omissione di un adempimento dichiarativo non determina automaticamente l'occultamento doloso del debito: occorre un accertamento in fatto sulla concreta condotta del debitore e sulla sua idoneità a impedire l'azione creditoria.
- In sede di legittimità, l'allegazione di dolo o di occultamento fraudolento non può trasformarsi in una censura di merito se non viene individuato un fatto storico decisivo omesso dal giudice, nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
- Non può essere dedotto in cassazione un vizio relativo a un presupposto temporale della prescrizione se il relativo capo della sentenza non è stato specificamente censurato e si è consolidato in giudicato interno.
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