Cassazione Civile, Ordinanza n. 15370/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune ha notificato a un altro comune un'ingiunzione di pagamento per il preteso omesso versamento di somme dovute a titolo di tariffa per la depurazione e il trattamento dei reflui convogliati in un impianto di depurazione. Il comune ingiunto ha contestato l'atto deducendo: mancanza dei presupposti dell'ingiunzione, in particolare certezza, liquidità ed esigibilità del credito; illegittima modifica unilaterale delle clausole della convenzione tra i due enti, con aumento del corrispettivo tariffario rispetto a quanto pattuito; violazione della clausola convenzionale che subordinava le modifiche a legge o decreto; violazione dei principi di buona fede e correttezza; inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 nei rapporti tra pubbliche amministrazioni. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ritenendo applicabile la giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.; il TAR, investito della causa riassunta, ha invece sollevato regolamento d'ufficio sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto patrimoniale di natura paritetica e la fase esecutiva di un rapporto contrattuale, senza esercizio di poteri autoritativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto esclusivamente il momento esecutivo di un rapporto negoziale tra due enti, con contestazione di inadempimenti contrattuali e della pretesa creditoria, senza che venissero in rilievo poteri pubblicistici autoritativi. Ha quindi cassato la decisione declinatoria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e rimesso la causa a quel Tribunale. Non ha regolato le spese, perché nessuna delle parti aveva svolto attività difensiva nel giudizio di regolamento.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa non ricorre quando la lite riguarda soltanto pretese creditorie e l'esecuzione di un rapporto paritetico, senza esercizio di poteri autoritativi.
art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.
La controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva se attiene a un rapporto patrimoniale e non alla tutela di interessi pubblici esercitati con poteri autoritativi.
art. 11, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
È la norma che consente il regolamento d'ufficio di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69
Costituisce il fondamento del regolamento d'ufficio di giurisdizione.
È stato richiamato dal comune ingiunto per contestare l'applicabilità degli interessi tra pubbliche amministrazioni, ma la Corte non si è soffermata sul punto nel merito giurisdizionale.
Non è stata applicata la regola della soccombenza sulle spese perché le parti non hanno svolto attività difensiva nel regolamento.
art. 10 della convenzione del 31.05.2005
La modifica della convenzione era prevista solo per legge o decreto, elemento valorizzato per qualificare la lite come controversia sull'esecuzione del rapporto.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non alla mera prospettazione formale della parte.
- Le controversie che attengono alla pretesa di pagamento di corrispettivi, alla contestazione di un'ingiunzione e alla fase esecutiva di un rapporto convenzionale tra enti si collocano nel giudizio ordinario quando non sia impugnato l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva non si radica per il solo fatto che una pubblica amministrazione sia parte del rapporto; occorre che la lite investa l'esercizio di potestà pubbliche incidenti sulla sfera giuridica altrui.
- Quando la parte contesta l'ammontare dovuto, la validità della modifica unilaterale di clausole contrattuali e la debenza di interessi in un rapporto paritetico, la controversia resta di natura civilistica, anche se una delle parti è un ente pubblico.
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