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Legge

L.R. FVG 2/2002

Disciplina organica del turismo.

Normativa regionaleL.R. FVG 2/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in modo organico il turismo regionale: funzioni della Regione, AIAT, Comuni, Pro-loco e consorzi, disciplina agenzie di viaggio, strutture ricettive, stabilimenti balneari, turismo itinerante, turismo congressuale, professioni turistiche e sicurezza sulle piste. Diversi contributi e misure sono riferiti soprattutto all’anno 2002 e ai periodi transitori iniziali.

Disciplina organica del turismo in Friuli Venezia Giulia

Disciplina organica del turismo in Friuli Venezia Giulia

La legge definisce l’assetto complessivo del turismo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attribuendo funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e incentivazione ai diversi soggetti pubblici e privati operanti nel settore. La disciplina riguarda organizzazione turistica, strutture ricettive, professioni turistiche, turismo itinerante, congressuale e misure finanziarie, con numerose disposizioni transitorie legate alla fase di avvio del nuovo sistema.

Finalità generali e principi dell’ordinamento turistico

La Regione persegue una più efficace promozione turistica attraverso la razionalizzazione amministrativa e l’ottimizzazione delle risorse, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. La legge si qualifica come legge regionale organica del turismo e prevede una tutela rafforzata del suo contenuto, che può essere modificato solo in modo esplicito.

La Regione esercita funzioni di programmazione e indirizzo del settore, coordina gli enti operanti, vigila sulle Agenzie di informazione e accoglienza turistica e sostiene lo sviluppo turistico mediante incentivi. Sono inoltre previste azioni di tutela del turista, la predisposizione di una Carta dei diritti del turista in almeno quattro lingue e interventi per migliorare servizi sanitari, prevenzione e sicurezza nelle località a forte afflusso.

Soggetti del sistema turistico regionale

Le competenze in materia di turismo sono esercitate dalla Regione, dalle AIAT, dai Comuni e dalle Province, dalle associazioni Pro-loco e dai consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico. La Regione definisce indirizzi e programmi coerenti con la programmazione economica regionale, promuove sistemi di teleinformazione, teleprenotazione e telepromozione, coordina i soggetti del settore e cura i rapporti con ENIT, altre Regioni, Paesi UE e organismi operanti nel turismo.

I Comuni e le Province intervengono nella promozione locale, nella partecipazione a società d’area e consorzi turistici, nell’istituzione di IAT e nelle funzioni loro attribuite in materia di strutture ricettive, agenzie di viaggio e turismo, raccolta dati statistici e aree attrezzate per il turismo itinerante. Le Province esprimono parere sui regolamenti di riparto dei contributi regionali e partecipano alla definizione delle assegnazioni definitive.

Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)

Le Aziende di promozione turistica assumono la denominazione di Agenzie di informazione e accoglienza turistica, quali enti funzionali della Regione con personalità giuridica e autonomia gestionale, patrimoniale e contabile. Le AIAT operano negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta regionale e svolgono informazione e assistenza turistica, anche tramite gli IAT, oltre alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul movimento turistico.

L’organo gestionale è il Direttore, affiancato dal Collegio dei revisori contabili. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’ente, cura la gestione, adotta bilanci e rendiconti, stipula contratti, dirige il personale e può partecipare a consorzi turistici e società di capitale. Il Collegio dei revisori controlla gestione contabile e finanziaria, verifica trimestralmente la cassa, esprime pareri sui bilanci e vigila sulla regolarità amministrativa.

Le AIAT si finanziano con risorse statali, regionali ed enti locali, proventi della gestione, alienazioni, lasciti, donazioni, contributi privati e fondi UE. La Regione può concedere finanziamenti annui per fini istituzionali e funzionamento, ripartiti dalla Direzione regionale competente.

Controlli, vigilanza e commissariamenti delle AIAT

Le AIAT sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale tramite la struttura regionale competente. La Giunta approva bilanci, variazioni, rendiconti, partecipazioni societarie e atti di disposizione di beni immobili. Sono previsti termini procedimentali, possibilità di richiesta di integrazioni istruttorie, approvazione tacita in caso di mancata deliberazione nei termini e poteri di ispezione e controllo.

In caso di inottemperanza o gravi irregolarità, la Giunta può nominare un Commissario ad acta o un Commissario per la provvisoria gestione dell’AIAT, con sostituzione del Direttore e durata massima di sei mesi. Il personale delle AIAT appartiene al ruolo unico regionale.

Conferenza regionale del turismo, società d’area, consorzi turistici e poli turistici

È istituita la Conferenza regionale del turismo, convocata annualmente dall’Assessore competente per acquisire valutazioni e proposte su organizzazione e sviluppo del settore. La Regione favorisce la promozione turistica tramite partecipazione a società per la promozione turistica e a società d’area, che sono società a prevalente capitale pubblico costituite nelle aree con offerta omogenea.

Sono previsti finanziamenti ai Comuni e alle Province per la partecipazione alle società d’area e alle stesse società per il funzionamento. In attesa della loro costituzione, i finanziamenti possono riguardare la partecipazione a consorzi turistici individuati dalla Giunta, anche in deroga ad alcune regole, purché composti da almeno due enti locali territoriali. La Regione può partecipare direttamente o tramite AIAT ai consorzi turistici.

I Poli turistici di interesse regionale sono individuati dalla Giunta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con possibile natura interregionale e interstatale. I finanziamenti sono trasferiti alle forme organizzative dei poli secondo criteri stabiliti da regolamento, tenendo conto anche dell’incremento delle presenze turistiche e del contributo al PIL regionale.

Associazioni Pro-loco e loro contributi

Le Pro-loco sono soggetti privati su base volontaria che valorizzano le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio. L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia rappresenta le Pro-loco nei rapporti con la Regione ed è garantita la sua presenza nei gruppi di lavoro e negli organismi regionali che si occupano di programmazione turistica.

È istituito un albo regionale delle Pro-loco presso la Direzione competente, con requisiti statutari e costitutivi specifici. L’iscrizione è condizione per accedere ai contributi. L’Associazione regionale presenta entro il 1° marzo la relazione annuale sulle iscritte e le eventuali variazioni statutarie; l’albo è revisionato ogni anno e le associazioni sono cancellate se vengono meno i requisiti.

La Regione concede un contributo annuo all’Associazione regionale per promuovere l’attività delle affiliate, ripartito tra le Pro-loco in base ai programmi documentati; fino al 15% può essere trattenuto per spese di funzionamento. Sono previsti anche contributi per i consorzi delle Pro-loco e l’uso gratuito di spazi a Villa Manin mediante convenzione.

Consorzi turistici

I consorzi turistici svolgono attività di gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale, elaborando piani e progetti e, se del caso, creando o gestendo strutture e sistemi informativi a supporto delle attività turistiche. Possono essere costituiti da soggetti privati del turismo, del commercio e dei servizi, con eventuale partecipazione pubblica.

La Regione e le AIAT possono stipulare convenzioni con i consorzi. I finanziamenti regionali sono subordinati a requisiti stringenti: assenza di fine di lucro, prevalenza numerica di imprese turistiche e capacità ricettiva complessiva minima, differenziata per ambito montano, marino o intermedio.

Agenzie di viaggio e turismo

L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato ad autorizzazione regionale. L’autorizzazione richiede requisiti di onorabilità, capacità finanziaria, requisiti professionali, idoneità dei locali, denominazione non confondibile, indipendenza della sede e insegna visibile. L’apertura stagionale è ammessa per almeno quattro mesi l’anno, con comunicazione preventiva delle date.

Le filiali non sono soggette ad autorizzazione, fermo il possesso dei requisiti strutturali. La chiusura temporanea è consentita entro 40 giorni l’anno con semplice comunicazione; per periodi superiori occorre autorizzazione comunale, fino a sei mesi. È tenuto un elenco annuale delle agenzie.

Il titolare o il direttore tecnico deve possedere specifici requisiti professionali, oppure i requisiti devono essere in capo a un dipendente con funzioni di direttore tecnico. La prova dei requisiti può avvenire anche tramite esperienza documentata o esame di idoneità, per il quale sono previste commissioni presso le Camere di commercio e corsi di formazione regionale. È istituito un albo regionale dei direttori tecnici.

Sono previsti obblighi di cauzione, assicurazione, corretta redazione di opuscoli e programmi di viaggio, regole per associazioni senza scopo di lucro e per imprese di trasporto, oltre a incentivi per l’incoming e per azioni promozionali dell’Aeroporto Friuli-Venezia Giulia. Le sanzioni amministrative sono rilevanti e includono chiusura, revoca e divieti temporanei; in generale si applicano alla Regione secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.

Strutture ricettive turistiche: disciplina generale

Le strutture ricettive sono autorizzate dai Comuni e, per alcune tipologie, la classificazione è presupposto dell’autorizzazione. La classificazione ha validità quinquennale a partire dall’1 gennaio 2003; sono previste riclassificazione periodica, denuncia delle variazioni entro trenta giorni, ricorsi al Direttore regionale e regole sulla denominazione e sul segno distintivo.

La legge stabilisce principi comuni su regolamenti attuativi, certificazione di qualità, registrazione degli ospiti, comunicazione dei prezzi, pubblicità dei prezzi, reclami degli utenti e chiusura temporanea delle strutture. I prezzi sono liberamente determinati, ma devono essere comunicati al Comune entro il 31 luglio per l’anno successivo, con possibilità di comunicazione suppletiva entro l’1 marzo. Le strutture devono esporre prezzi e classificazione in modo visibile.

Strutture alberghiere e all’aria aperta

Le strutture alberghiere comprendono alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi. La classificazione avviene in base ai requisiti minimi qualitativi, con stelle da una a cinque o da due a quattro a seconda della tipologia; gli alberghi diffusi hanno regole peculiari, compresa una soglia minima di posti letto e il vincolo di ubicazione in comuni confinanti.

Per le strutture all’aria aperta sono disciplinati campeggi e villaggi turistici, con classificazione a stelle. È possibile autorizzare la vendita e somministrazione limitatamente agli utenti della struttura. I campeggi mobili, per periodi non superiori a venti giorni, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Strutture a carattere sociale, rifugi alpini ed esercizi di affittacamere

Tra le strutture a carattere sociale rientrano alberghi per la gioventù, case per ferie, foresterie e centri per soggiorni sociali, con requisiti tecnici nell’allegato dedicato. È ammessa la somministrazione limitata agli utenti.

I rifugi alpini ed escursionistici e i bivacchi sono disciplinati con distinzioni precise tra tipologie, ubicazione e caratteristiche. I rifugi alpini ed escursionistici devono restare aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre. Il bivacco può essere attivato previa comunicazione al Comune e deve essere controllato con almeno due sopralluoghi l’anno.

Gli esercizi di affittacamere sono strutture di piccole dimensioni, in normale organizzazione familiare, con limiti massimi di camere e posti letto; l’attività si avvia con comunicazione al Comune e non comporta mutamento di destinazione d’uso. Il bed and breakfast è disciplinato come attività occasionale nella propria residenza, con obbligo di comunicazione al Comune e inserimento in un elenco comunale.

Case e appartamenti per vacanze

Le case e appartamenti per vacanze sono gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti per una o più stagioni, con contratti di durata non superiore a cinque mesi consecutivi, senza servizi centralizzati e senza somministrazione. La gestione organizzata e non occasionale di almeno cinque unità integra la forma imprenditoriale.

È prevista la classificazione sulla base dell’allegato tecnico e la disciplina di alcuni servizi essenziali. Anche questa attività non comporta modifica della destinazione d’uso. L’affitto non imprenditoriale resta fuori dalla disciplina, ma il proprietario può chiedere una classificazione volontaria con durata quinquennale; i Comuni curano la raccolta di dati statistici sulle unità non imprenditoriali.

Requisiti di accesso, sanzioni e vigilanza per l’impresa ricettiva

Titolari o gestori di strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, case e appartamenti per vacanze, rifugi alpini ed escursionistici, nonché affittacamere in forma complementare, devono iscriversi al registro delle imprese. Sono richiesti anche requisiti professionali specifici per il rilascio dell’autorizzazione, con possibilità di accesso tramite esame di idoneità o titoli equivalenti.

I Comuni vigilano e controllano, mentre la disciplina sanzionatoria punisce l’esercizio senza autorizzazione o comunicazione, le violazioni in materia di classificazione, i superamenti di capacità, le irregolarità sui prezzi e la pubblicità ingannevole. Per il bed and breakfast è punita anche la pubblicità senza iscrizione all’elenco.

Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono strutture turistiche ad uso pubblico in concessione, poste su riva di mare, fiumi o laghi, destinate prevalentemente alla balneazione. L’autorizzazione comunale è subordinata alla classificazione, con requisiti minimi stabiliti nell’allegato dedicato; si applicano inoltre regole su denominazione, segno distintivo, prezzi, pubblicità e riclassificazione.

I prezzi dei servizi e dell’accesso devono essere comunicati annualmente alla Direzione regionale entro l’1 ottobre, con comunicazione suppletiva entro l’1 marzo. È obbligatoria l’esposizione al pubblico di denominazione, classificazione e prezzi. Le sanzioni comprendono chiusura, sospensione, revoca e multe, con devoluzione dei proventi al Comune.

Turismo itinerante

La Regione favorisce aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone individuate dai Comuni. I requisiti delle aree sono fissati con regolamento regionale nel rispetto della normativa statale; i Comuni devono comunicare i servizi forniti e la dislocazione delle aree agli operatori turistici.

La sosta è consentita per un massimo di 48 ore consecutive, prorogabili secondo le norme vigenti. I Comuni possono gestire direttamente le aree o tramite convenzione. La Regione concede contributi in conto capitale per realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle aree, fino al 50% della spesa ammissibile e con limiti di importo differenziati per Comuni singoli o associati.

Turismo congressuale

La Regione riconosce il ruolo dell’attività congressuale per la promozione del territorio e lo sviluppo economico. Sostiene i soggetti che promuovono e commercializzano il prodotto congressuale attraverso strutture idonee, come strutture congressuali e centri congressi dotati di specifici requisiti funzionali e tecnici.

Sono previsti contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali, nel limite del 50% della spesa ammissibile e nel regime de minimis, per la locazione di strutture congressuali, purché l’evento si svolga in Friuli Venezia Giulia e coinvolga oltre duecento congressisti che pernottino in regione per almeno due notti consecutive.

Professioni turistiche: guida turistica, accompagnatore, guida naturalistica

La legge disciplina le figure di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica. L’esercizio in Friuli Venezia Giulia è subordinato all’iscrizione agli albi regionali istituiti presso la Direzione competente; l’iscrizione avviene previa idoneità o nelle ipotesi di esonero previste.

Gli esami di idoneità richiedono requisiti soggettivi, corsi di formazione professionale e conoscenza di almeno due lingue straniere. La Giunta regionale disciplina modalità degli esami, commissioni e materie, che devono comunque comprendere la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale del Friuli Venezia Giulia. Sono previste iscrizioni d’ufficio per gli operatori già abilitati, nonché esoneri per chi possiede titoli o abilitazioni di altre Regioni, Province autonome o Stati UE, nei limiti stabiliti.

Le guide turistiche hanno diritto di accesso gratuito, nell’esercizio della professione, a musei, gallerie, monumenti, parchi e simili del territorio regionale durante gli orari di apertura al pubblico.

Professioni turistiche della montagna, speleologia e sci

Sono disciplinate le professioni di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia, aspirante guida speleologica e maestro di sci. Per ciascuna figura sono definiti attività professionale, requisiti, albi, collegi professionali, scuole di formazione e aggiornamento, nonché obblighi di assicurazione, doveri di soccorso e divieti di attività incompatibili.

L’abilitazione tecnica si consegue tramite corsi teorico-pratici ed esami; l’accesso ai corsi è riservato ai residenti nei comuni della Regione con età e requisiti previsti. Sono previste borse di studio, riconoscimento di titoli esteri, iscrizione d’ufficio per i professionisti già iscritti ai vecchi albi e regole per le scuole di alpinismo, speleologia e sci.

Per gli sciatori sono previste anche norme sulle tariffe, libere ma comunicate alla Direzione competente entro il 30 novembre di ogni anno. Le sanzioni colpiscono l’esercizio senza iscrizione, la mancata assicurazione, le attività incompatibili e l’omissione del soccorso, con devoluzione dei proventi ai rispettivi Collegi.

Prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

La legge riconosce l’attività degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, includendo pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione. È istituito un apposito Collegio professionale, con albo suddiviso nelle tre sezioni, vigilanza regionale, corsi di abilitazione e aggiornamento, obbligo di assicurazione e requisiti di accesso basati su abilitazione tecnica, cittadinanza, diritti civili e politici, idoneità psicofisica e residenza o domicilio nella Regione.

I gestori delle aree sciabili devono assicurare prevenzione degli incidenti, sicurezza delle piste, servizi di soccorso, uso pubblico della pista, manutenzione e adeguata dotazione di personale. Devono inoltre comunicare annualmente numero e qualifica degli addetti. Le sanzioni riguardano l’esercizio senza iscrizione, la mancata assicurazione e la violazione degli obblighi dei gestori; i proventi sono devoluti al Collegio.

Incentivi per il settore turistico e finanziamenti agevolati

La legge prevede una disciplina generale degli incentivi, con priorità per gli ambiti territoriali a forte rilevanza turistica. Gli interventi possono riguardare contributi in conto capitale alle imprese turistiche, finanziamenti agevolati per piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, contributi per corsi di formazione professionale, sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché infrastrutture turistiche.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la destinazione del bene immobile per cinque anni. I contributi alle imprese turistiche possono finanziare arredi, attrezzature, lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, straordinaria manutenzione e parcheggi; la concessione avviene su progetto definitivo e, per le opere, può essere anticipata in misura pari al 90% con fideiussione.

Sono previsti contributi pluriennali per opere e mutui destinati a impianti turistici, rifugi, cavità naturali di interesse turistico, impianti sportivi invernali e centri congressuali, nonché interventi per la promozione dello sci di fondo, per la manutenzione delle piste, l’acquisto di mezzi battipista, motoslitte e opere di sistemazione. Ulteriori contributi sostengono la FISI regionale per l’attività agonistica giovanile.

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

L’Azienda regionale per la promozione turistica è soppressa con decorrenza dal primo giorno del tredicesimo mese successivo all’entrata in vigore della legge; è nominato un commissario straordinario per la liquidazione e per il trasferimento dei rapporti attivi e passivi. Il personale delle Aziende di promozione turistica è inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza dall’entrata in vigore della legge, secondo tabelle di equiparazione.

Sono previste norme transitorie per l’insediamento dei nuovi organi delle AIAT, per la continuità degli uffici IAT esistenti, per l’iscrizione d’ufficio ai nuovi albi professionali e per la conclusione dei procedimenti in corso. La legge abroga un ampio elenco di disposizioni precedenti in materia turistica e contiene una rilevante disciplina finanziaria, con stanziamenti e coperture riferiti soprattutto agli esercizi 2002 e 2003.

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