Cassazione Civile, Ordinanza n. 31222/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013, con recuperi a fini IVA e IRAP e rideterminazione di maggior reddito d'impresa, maggiori ricavi e maggiori costi, anche mediante adeguamento agli studi di settore. La società contribuente impugnava l'atto senza successo in primo grado e in appello. Nel ricorso per cassazione, proposto con quattro motivi, la società ha poi depositato istanza di estinzione del giudizio, dichiarando di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022, di averne dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate e di aver effettuato il pagamento della prima rata. La Corte, preso atto della domanda e della documentazione, ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione della lite tributaria e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della l. n. 197 del 2022, come modificata, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La CTR richiama la disposizione come base dell'obbligo, per il contribuente in contabilità ordinaria, di tenere il prospetto analitico delle rimanenze; la mancata esibizione legittima l'accertamento induttivo.
art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La disposizione consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cassazione su domanda del soggetto legittimato e con il pagamento dell'importo dovuto.
art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
La Corte lo applica per verificare il rispetto dell'onere di deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento.
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
La definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale base processuale della declaratoria di estinzione della controversia tributaria per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La sua applicazione è esclusa perché la decisione non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma di estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
È citato in giurisprudenza di rinvio come precedente analogo sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra in una disciplina di definizione agevolata e il contribuente deposita tempestivamente la domanda unitamente alla prova del versamento richiesto, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione e, pertanto, non consente l'applicazione della sanzione processuale del contributo unificato დამატivo prevista per il soccombente.
- Nelle liti fiscali, la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta dagli organi accertatori può legittimare l'accertamento induttivo e incidere sulla disponibilità della prova a carico del contribuente.
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