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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20761/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una serie di avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società e, per alcuni profili, anche dei soci, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza e, successivamente, di ulteriori risultanze delle indagini bancarie autorizzate sui conti della società, dei soci e di terzi. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimi gli avvisi integrativi, reputando generiche le giustificazioni delle movimentazioni bancarie e giustificata l'estensione delle indagini ai conti di terzi in ragione della ristretta base sociale. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, in sintesi: 1) violazione del principio di non contestazione, degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta a giustificazione dei movimenti bancari era stata considerata genericamente insufficiente nonostante l'Ufficio non avesse specificamente contestato i fatti; 2) violazione degli artt. 32 e 43 del d.P.R. n. 600/1973, assumendo che gli avvisi integrativi fossero illegittimi perché privi del requisito della novità, avendo l'Ufficio già conosciuto i dati con il primo pvc; 3) violazione del giusto procedimento e dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, lamentando la mancata prova della notifica degli atti originari e l'omessa considerazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) illegittimità delle indagini bancarie sui conti intestati a terzi per mancanza di prova della fittizietà dell'intestazione o della riferibilità sostanziale delle somme alla società; 5) asserita contraddittorietà tra sentenza di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del principio di non contestazione, chiarendo che esso riguarda le allegazioni di fatto e non la valutazione dei documenti, riservata al giudice. Ha dichiarato inammissibile la censura sull'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 perché i ricorrenti non avevano specificato se il primo accertamento fosse parziale o integrale, né avevano trascritto o allegato gli atti originari necessari a verificare la natura degli accertamenti; ha inoltre ribadito che l'accertamento integrativo è legittimo se fondato su fonti diverse o su dati sopravvenuti, mentre l'accertamento parziale segue regole proprie e può essere integrato sulla base di fonti diverse. Ha ritenuto infondata la censura sulla notifica degli atti originari, osservando che non era stata provata la definitività della sentenza di annullamento richiamata e che, comunque, la sorte degli atti originari non incide sulla legittimità di quelli integrativi, autonomi e indipendenti. Ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che la questione non risultava adeguatamente riprodotta e che, per come formulata, riguardava semmai una fase facoltativa di accertamento con adesione. Ha respinto la censura sulle indagini bancarie estese a terzi, ritenendo conforme alla giurisprudenza la presunzione di riferibilità delle operazioni alla società in presenza di una ristretta compagine sociale. Ha infine dichiarato inammissibile la censura di contraddittorietà tra decisione di primo e secondo grado perché diretta contro la sentenza di primo grado, ormai sostituita da quella d'appello. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 6-bis, d.P.R. n. 600/1973

    legittima l'acquisizione di dati bancari previa autorizzazione del Comandante Regionale; nel caso concreto è richiamato per giustificare la verifica delle movimentazioni sui conti della società, dei soci e di terzi.

  • art. 43, d.P.R. n. 600/1973

    l'accertamento integrativo è ammesso solo se fondato su elementi nuovi o comunque sopravvenuti rispetto a quelli posti a base del precedente accertamento; la doglianza è inammissibile se non si dimostra la natura del primo accertamento.

  • art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per distinguere l'accertamento parziale dall'accertamento integrativo; il primo non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e può essere integrato con dati diversi.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    norma corrispondente all'accertamento parziale in materia IVA, utilizzata per affermare che l'ulteriore accertamento può basarsi su fonti diverse da quelle del primo.

  • art. 57, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per l'accertamento integrativo in materia IVA, che richiede elementi nuovi o sopravvenuti.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che la ripartizione dell'onere della prova non esclude il potere del giudice di valutare i documenti acquisiti e di pervenire a un diverso accertamento.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non i documenti prodotti né la loro valutazione probatoria; il giudice conserva il potere di apprezzare il materiale istruttorio.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di notifica, ma la Corte non ravvisa incidenza decisiva sulla validità degli avvisi integrativi.

  • art. 5, d.lgs. n. 218/1997

    il contraddittorio nella fase di accertamento con adesione è facoltativo e non obbligatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati dalle parti e non sulla valutazione dei documenti: la loro attendibilità, completezza e rilevanza probatoria restano riservate al giudice.
  • L'accertamento tributario integrativo è legittimo solo se fondato su elementi nuovi o su fonti diverse da quelle poste a base del primo accertamento; tuttavia, quando il primo accertamento sia parziale, l'ulteriore attività può essere svolta anche senza sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, purché si fondi su fonti diverse.
  • Chi deduce l'illegittimità di un accertamento integrativo ha l'onere di descrivere compiutamente il contenuto degli atti originari e di indicare se essi fossero parziali o integrali, non essendo sufficiente un generico richiamo ai precedenti avvisi.
  • La validità degli avvisi integrativi non è travolta dalla eventuale invalidità, mancata notifica o annullamento degli originari avvisi, quando i nuovi atti abbiano autonoma fonte istruttoria e siano giuridicamente indipendenti.
  • Le indagini bancarie possono essere estese ai conti di soggetti terzi quando vi siano elementi idonei a collegarli al contribuente, specie in presenza di una compagine sociale ristretta, poiché la presunzione di riferibilità delle operazioni all'impresa può scaturire dal rapporto societario e dalle circostanze concrete.
  • Le censure di omessa pronuncia o di contraddittorietà devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve riprodurre e localizzare nel ricorso i fatti processuali e le domande rilevanti, senza limitarsi a rinvii generici agli atti di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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