Cassazione Civile, Ordinanza n. 30500/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo la cartella carente di motivazione, perché non chiariva se le somme richieste per addizionali, interessi e sanzioni fossero dovute a omesso o ritardato versamento e non risultava provata la comunicazione dell'avviso bonario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla liquidazione automatizzata e sull'obbligo di motivazione, sostenendo che, quando la cartella si limita a liquidare quanto già emergente dalla dichiarazione, è sufficiente il richiamo a quest'ultima; 2) violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio preventivo e la comunicazione dell'avviso bonario non erano necessari nel caso di specie, trattandosi di controllo automatizzato su dati dichiarativi senza specifiche incertezze.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, se la cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 si limita a sovrapporsi alla dichiarazione del contribuente, senza introdurre una pretesa ulteriore, l'obbligo di motivazione può essere assolto con il mero richiamo alla dichiarazione stessa. Ha inoltre ribadito che la comunicazione dell'esito del controllo e il contraddittorio endoprocedimentale non sono sempre necessari, ma solo quando la liquidazione automatizzata comporti rettifiche su aspetti della dichiarazione con incertezze rilevanti. Poiché la cartella era stata emessa per somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, la decisione della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ."
La Corte ha ritenuto la causa definibile in camera di consiglio con il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
La liquidazione automatizzata delle imposte dovute sulla base della dichiarazione del contribuente non richiede, di regola, una motivazione analitica analoga a quella dell'avviso di accertamento, quando non vi sia una pretesa ulteriore rispetto ai dati dichiarati.
art. 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Per le liquidazioni IVA automatizzate vale il medesimo principio: il controllo è documentale e, se non comporta rettifiche con contenuto propriamente accertativo, la motivazione può limitarsi al richiamo della dichiarazione.
art. 25, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602
È richiamato tra le norme disciplinanti la cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione delle somme dovute.
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
L'obbligo di motivazione va calibrato in relazione alla natura dell'atto e alla pretesa concretamente esercitata; nel caso di mera liquidazione da dichiarazione, il richiamo ai dati dichiarati è sufficiente.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
La motivazione dell'atto amministrativo non deve essere intesa in modo uniforme, ma secondo la funzione dell'atto tributario emesso.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000 n. 212
Il contraddittorio preventivo è imposto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è invece automaticamente richiesto per i controlli automatizzati ex artt. 36-bis e 54-bis.
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento emesse all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione, la motivazione può essere assolta mediante il semplice richiamo alla dichiarazione del contribuente quando la pretesa si limiti a liquidare quanto già da essa emergente, senza introdurre elementi ulteriori di accertamento.
- L'obbligo di motivazione diventa più intenso, fino a richiedere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, solo se la liquidazione automatizzata si traduce in una rettifica sostanziale dei dati dichiarati o in una pretesa ulteriore dell'amministrazione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale e la comunicazione dell'avviso bonario non sono requisiti sempre necessari nei controlli automatizzati; essi sono richiesti solo quando la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti o quando il procedimento imponga rettifiche preventive dei dati dichiarati.
- In presenza di un controllo puramente documentale sui dati contabili riportati in dichiarazione, senza margini interpretativi, la mancata comunicazione preventiva non determina di per sé la nullità della cartella.
- La qualificazione della pretesa come mera liquidazione o come vero e proprio accertamento è decisiva per stabilire il livello di motivazione dovuto e la necessità del previo contraddittorio.
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