Cassazione Civile, Ordinanza n. 21839/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di pagamento IVA relativo all'anno 2008, emesso nei confronti di un autotrasportatore per fatture rese in regime di esenzione ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione al trasporto su strada di merci importate dalla Repubblica di San Marino. L'Ufficio sosteneva che tali prestazioni dovessero essere qualificate come operazioni imponibili, perché nelle importazioni da San Marino trovava applicazione l'art. 71 del d.P.R. n. 633/1972 e non l'art. 69, e perché la mera clausola 'franco destino' apposta in fattura non bastava a dimostrare l'inclusione del costo di trasporto nel prezzo di vendita della merce, richiesta ai fini dell'esenzione IVA. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 7, 9, comma 1, n. 2, e 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, contestando la sufficienza probatoria della dicitura 'franco destino'; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente considerato incontestata l'inclusione del corrispettivo del trasporto nel prezzo dei beni, benché la circostanza fosse controversa.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché il controricorrente ha chiesto e ottenuto la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022, allegando domanda di definizione e pagamento dell'importo dovuto; la Corte ha rilevato che la controversia risultava regolarmente definita secondo la disciplina speciale, che non risultava notificato alcun diniego nei termini previsti, e ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È invocato dall'Agenzia per sostenere che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione IVA gravasse sul contribuente-vettore.
È richiamato in combinazione con l'art. 2729 c.c. nel censurare l'uso di presunzioni da parte del giudice di merito.
È richiamato per contestare la presunzione di inclusione del costo di trasporto nel prezzo di vendita basata sulla sola clausola 'franco destino'.
È invocato per lamentare che la CTR abbia considerato come non contestata una circostanza in realtà oggetto di discussione tra le parti.
È menzionato nel quadro delle norme IVA richiamate a sostegno della qualificazione dell'operazione.
art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
È la norma invocata per il regime di non imponibilità/esenzione delle prestazioni di trasporto connesse all'importazione, la cui applicazione è contestata dall'Ufficio.
art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dal contribuente e dalla CTR come norma che consente la non imponibilità delle prestazioni accessorie connesse all'importazione dei beni.
È richiamato dall'Ufficio come disposizione applicabile alle importazioni dalla Repubblica di San Marino in luogo dell'art. 69.
La Corte rileva che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento nei termini; il diniego, se dovuto, va notificato entro trenta giorni; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto.
art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013
È richiamato come disposizione che disciplina la trasmissione dell'elenco degli atti ai fini della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudizio di legittimità è validamente definito mediante la procedura speciale di definizione agevolata prevista dalla legge, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso, purché risultino rispettati domanda, pagamento e assenza di tempestivo diniego.
- Nella definizione agevolata dei giudizi tributari, il perfezionamento della procedura richiede la presentazione della domanda nei termini e il pagamento degli importi dovuti; ove non siano dovuti importi, è sufficiente la sola domanda.
- Se la legge prevede un termine per la notifica del diniego della definizione agevolata e tale diniego non risulta notificato, la domanda deve considerarsi regolarmente perfezionata ai fini dell'estinzione del processo.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e che non trovi applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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