Sentenza del 24/10/2024 n. 784 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava (i) l'avviso di accertamento PF n. T6S011002123/2017 e la conseguente comunicazione di presa in carico/riscossione, chiedendo la rimessione in termini per proporre appello; (ii) il diniego della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 per la controversia risultante dal procedimento R.G. 775/2018. Contestava inoltre la conformità della copia analogica del provvedimento digitale (assenza/illegittimità della copia cartacea). La questione centrale era se la lite fosse considerabile pendente, e quindi sanabile tramite la definizione agevolata, o se l'impugnazione iniziale fosse tardiva/strumentale e l'accertamento ormai definitivo.
La decisione
Il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado: i ricorsi sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto che il ricorso originario fosse inammissibile/strumentale perché mirava esclusivamente a ottenere la rimessione in termini e a creare fittiziamente una lite pendente (abuso del processo). Di conseguenza, al momento della domanda di definizione agevolata l'avviso di accertamento era già definitivo e la richiesta di condono era legittimamente respinta. Sulla questione della copia analogica di documento digitale, l'Amministrazione ha provato la conformità mediante il contrassegno (QR-code) e il giudice ha ritenuto insufficiente la censura dell'appellante. Spese di lite a carico del ricorrente liquidate in euro 9.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso.
La disposizione richiede che il processo non sia concluso alla data della domanda per poter accedere alla definizione; tuttavia la pendenza formale puo' essere neutralizzata quando l'impugnazione sia manifestamente strumentale o inammissibile.
D.lgs. 546/1992, artt. 17-bis, 18, 19 e 22
Art. 17-bis: reclamo/medizione; art. 22: termine di costituzione in giudizio successivo alla procedura; art. 18: contenuto e motivazione del ricorso; art. 19: elencazione degli atti impugnabili. Qui la violazione dei termini/processo e la carenza motivazionale ha portato all'inammissibilità del ricorso e alla qualificazione della controversia come non idonea a impedire la definitività dell'accertamento.
Art. 23 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
Le copie su supporto analogico di documento informatico... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' e' attestata o non espressamente disconosciuta; contrassegno che consente la verifica via web.
La copia analogica munita del contrassegno/QR-code e conforme alle regole tecniche vale come prova della corrispondenza all'originale digitale; l'assenza di problemi tecnici provati non invalida l'atto.
Richiamato per l'effetto della conoscenza precedente dell'atto impositivo su atti successivi (efficacia della conoscenza pregressa sulla fase esecutiva).
Legge 108/2021 (Decreto Semplificazioni)
Sanziona amministrativamente eventuali difformita' formali nella formazione/notifica di atti digitali ma non determina automaticamente la nullita' dell'atto giurisdizionale; le irregolarita' formali possono dar luogo a rimedi amministrativi o pecuniari, se non provata l'invalidita'.
Giurisprudenza (Cass. Sez. Un., Cass. SS.UU. e sent. 210/2014; 1271/2014; 5316/2015 e altre citate)
Principio consolidato: la pendenza della lite e' intesa in senso formale ma non osta al diniego del condono se l'impugnazione e' abusiva, dilatoria o formalmente inammissibile; la Corte ammette il controllo sulla strumentalita' dell'impugnazione.
Massime di principio
- La 'pendenza formale' della lite ai fini del condono opera se l'impugnazione e' effettivamente idonea a sindacare l'atto impugnato; un ricorso manifestamente tardivo, inammissibile o privo di motivazione sostanziale può essere considerato strumentale e non impedisce la definitività dell'accertamento.
- Non è consentito usare impugnazioni procedurali (es. contro notifiche di presa in carico) solo per precostituirsi una lite pendente al fine di ottenere il condono: ciò può configurare abuso del processo e giustificare il diniego dell'agevolazione.
- Dopo la conclusione della procedura di reclamo/mediazione (art. 17-bis/22 D.lgs. 546/1992) il contribuente deve costituirsi nei termini; la mancata costituzione implica inammissibilità dell'impugnazione e può determinare la definitività dell'accertamento.
- Le copie analogiche di documenti informatici corredate del contrassegno/QR-code, conformi alle regole tecniche, hanno efficacia probatoria e l'eventuale difficoltà di visualizzazione del contribuente non invalida automaticamente l'atto se l'Amministrazione dimostra la conformità.
- Le irregolarità formali nella notificazione di atti digitali, se non provate come determinanti dell'inefficacia, sono spesso sanzionate amministrativamente (Legge 108/2021) ma non sempre portano all'annullamento dell'atto giurisdizionale.
- Pratica consigliata per situazioni analoghe: depositare ricorso motivato e completo (art. 18), conservare e documentare tutte le notifiche e le prove telematiche, costituirsi tempestivamente dopo reclamo/mediazione, evitare azioni meramente strumentali volte a creare una lite apparente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 215 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 27651 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 1236 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 2770 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 799 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 349 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →