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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14766/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI con cui un Comune ha richiesto il pagamento dell'imposta per l'anno 2011 su un terreno ritenuto edificabile, negando l'esenzione invocata dalla società proprietaria. La commissione regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo che la società, pur avendo un socio in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, non avesse i requisiti formali per essere considerata società agricola ai fini del beneficio: nell'oggetto sociale erano presenti attività di acquisto, compravendita e permuta di immobili e di gestione di aziende commerciali e non; nella denominazione non compariva la dicitura "società agricola"; inoltre non era stata presentata la dichiarazione ICI. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR valorizzato eccezioni nuove in appello; 2) violazione degli artt. 2135 c.c., 1 d.lgs. 99/2004, 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento della prova documentale sull'oggetto sociale e per erronea esclusione del requisito dell'esclusività dell'attività agricola; 3) violazione degli artt. 1 d.lgs. 99/2004 e 2, 7 e 9 d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'indicazione "società agricola" nella denominazione è requisito non sanzionato; 4) violazione degli artt. 7 e 10 d.lgs. 504/1992 e 37, comma 53, d.l. 223/2006, deducendo che la dichiarazione ICI non era più dovuta dal 2007 e comunque non per gli immobili esenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le deduzioni del Comune in appello non costituivano eccezioni nuove in senso tecnico, ma mere difese contro le censure del contribuente e contro la sentenza di primo grado; in un giudizio tributario impugnatorio, la novità va valutata rispetto ai contenuti sostanziali della pretesa impositiva, senza che vi fosse mutamento del thema decidendum. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e della prova documentale, non consentita in cassazione: il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo l'uso di prove inesistenti o la radicale impossibilità di ricondurre l'informazione al mezzo di prova. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai fini dell'agevolazione ICI, la società agricola di persone deve avere nello statuto l'esercizio esclusivo delle attività agricole ex art. 2135 c.c. e possedere gli ulteriori requisiti soggettivi previsti dalla legge. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore obbligo relativo al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico; non impedisce all'Amministrazione di articolare mere difese o argomentazioni contro le censure già proposte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma non consente una rivalutazione del merito mascherata da errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare errori processuali, tra cui la dedotta violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.

  • art. 2135 c.c.

    Definisce l'attività agricola; ai fini dell'agevolazione fiscale, la società deve avere un oggetto sociale esclusivamente agricolo nei termini richiesti dalla normativa speciale.

  • art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale in capo alla società occorrono i requisiti sostanziali e formali previsti dalla norma, tra cui l'esercizio esclusivo delle attività agricole nello statuto.

  • art. 2 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società agricola"; la sentenza non affronta una sanzione autonoma, essendo il profilo assorbito.

  • artt. 7, 9 e 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La disciplina ICI sulle esenzioni e sul regime dei terreni agricoli viene interpretata in collegamento con i requisiti della società agricola e dell'imprenditore agricolo professionale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni impossibili da ricondurre al mezzo di prova, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi nella contestazione dell'apprezzamento di merito delle prove compiuto dal giudice.

  • art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la soppressione dell'obbligo dichiarativo ICI dal 2007; il motivo resta assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello, il divieto di nuove eccezioni ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso tecnico; sono invece ammissibili le mere difese e le contestazioni che si limitano a contrastare le ragioni già poste a fondamento della pretesa fiscale e del ricorso introduttivo.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o della prova documentale: è censurabile solo l'utilizzo di prove inesistenti o di informazioni non riconducibili al mezzo di prova, non la diversa lettura degli elementi probatori.
  • Per il riconoscimento dell'agevolazione ICI ai terreni posseduti da una società agricola di persone, è necessario che lo statuto preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e che ricorrano gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti dalla normativa speciale sull'imprenditore agricolo professionale.
  • Quando la motivazione di merito è sorretta da una specifica lettura dell'oggetto sociale e dello statuto, la contestazione in cassazione che miri a sostituire una diversa interpretazione del documento è inammissibile perché trasforma il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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