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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08722/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2014 emesso nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile per tardività del deposito, poiché il ricorso risultava accettato il 16/10/2020 anziché entro il termine del 12/09/2020. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato l’inammissibilità. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per mancata motivazione sul dedotto rifiuto della segreteria di ricevere il deposito; (2) omesso esame di fatti decisivi e, in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; (3) ulteriore vizio motivazionale per essersi la CGT limitata a confermare l’inammissibilità senza spiegazioni; (4) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per mancato esame del motivo di appello relativo agli errori forzabili commessi dai giudici di primo grado; (5) violazione delle norme sulla prova documentale fiscale (artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972, 2215 c.c. e 8 l. 383/2001) per avere la Corte escluso l’efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati o comunque non specifici, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non apparente, che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione della tardività e che talune circostanze dedotte nel ricorso non trovavano riscontro nella sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, per carenza di legittimazione passiva, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Ha inoltre rilevato che la revoca della procura non faceva venir meno lo ius postulandi del difensore fino alla sua sostituzione e comunicazione ufficiale. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le parti intimate non si sono difese. È stato infine dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    La revoca della procura da parte del cliente non fa perdere al difensore lo ius postulandi e la rappresentanza processuale finché non intervenga la sostituzione con altro procuratore e la relativa comunicazione ufficiale.

  • art. 112 c.p.c.

    È infondata la censura di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla questione controversa, pronunciandosi nel merito della tardività/inammissibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è nulla o apparente quando la sentenza indica gli elementi fattuali essenziali che sorreggono la decisione di inammissibilità.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di difetto di motivazione è infondata se la decisione tributaria espone gli elementi di fatto da cui deriva la statuizione processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è scrutinabile solo se la censura coglie effettivamente l’errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente non ricorre quando la sentenza contiene una motivazione congrua e логicamente sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame non è configurabile se il fatto storico dedotto è stato preso in considerazione dal giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di omesso esame del motivo di appello è infondata se la sentenza di secondo grado ha comunque valutato la questione centrale devoluta.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla rilevanza della documentazione fiscale, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo rispetto alla ratio processuale della inammissibilità.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova documentale, ma la Corte non ha ravvisato un errore di diritto decisivo sulla statuizione processuale.

  • art. 2215 c.c.

    La norma è stata invocata in relazione alla documentazione contabile, senza superare il rilievo della tardività del ricorso originario.

  • art. 8 l. 383/2001

    Richiamata per l’efficacia probatoria della documentazione della contribuente, ma non idonea a incidere sulla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    L’Agenzia delle entrate si è costituita solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 1 bis dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

    È il parametro del contributo unificato richiamato per l’ulteriore versamento dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla sentenza impugnata risulti che il giudice di merito si è comunque pronunciato sulla questione devoluta, anche solo confermando una declaratoria processuale come l’inammissibilità.
  • La motivazione è solo apparente e quindi nulla quando non consente di comprendere la ratio decidendi; al contrario, è sufficiente la motivazione che indichi in modo chiaro i fatti rilevanti posti a base della decisione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto storico allegato è stato effettivamente valutato dal giudice di merito, anche se la parte ne contesti la ricostruzione.
  • La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale deve essere specifica e deve confrontarsi con la concreta ratio della sentenza impugnata; non sono sufficienti deduzioni fondate su circostanze non risultanti dal provvedimento.
  • La revoca della procura alle liti non fa venire meno automaticamente la capacità processuale del difensore già nominato, fino alla sostituzione con altro procuratore e alla relativa comunicazione ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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