Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite concerne un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2008, notificato a una società operante nel settore della raccolta scommesse per il tramite di centri di trasmissione dati in Italia e ritenuta obbligata in solido, insieme al titolare della ricevitoria, al pagamento del tributo. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento solo parziale in appello con annullamento delle sanzioni, le società hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con i primi due si lamentava la violazione della disciplina dell'imposta unica, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020 e della sentenza n. 27 del 2018 della Corte costituzionale, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE. Con il terzo si contestava che la CTR avesse ritenuto il bookmaker estero unico soggetto obbligato, alterando il perimetro dell'avviso. Con il quarto si censurava la territorialità del presupposto d'imposta. Con il quinto si deduceva la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e si sollecitava un nuovo rinvio pregiudiziale. Con il sesto si denunciava, in relazione alla disciplina della solidarietà e della rivalsa, la violazione della normativa tributaria e costituzionale, sostenendo che la costruzione della solidarietà e della traslazione dell'imposta fosse incompatibile con il quadro normativo e con il principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi quattro motivi, valorizzando la giurisprudenza già formatasi in materia, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Ha affermato che, per il periodo d'imposta 2008, il bookmaker estero rimane soggetto passivo dell'imposta unica perché ha realizzato in Italia, tramite i CTD, il presupposto dell'imposta; ha escluso che l'atto impositivo avesse trasformato un coobbligato solidale dipendente in unico obbligato principale; ha ritenuto irrilevante, ai fini della territorialità, il luogo di conclusione del contratto di scommessa, essendo il fatto imponibile costituito dall'attività di raccolta e organizzazione svolta in Italia; ha inoltre escluso che vi fosse una questione nuova o un contrasto con il diritto unionale tale da imporre un ulteriore rinvio pregiudiziale. Il quinto motivo è stato respinto perché, trattandosi di tributo non armonizzato e in assenza di una specifica previsione di legge, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché costruito su una lettura della solidarietà non condivisa dalla Corte, non pertinente rispetto alla sentenza impugnata e priva di specifica censura dei passaggi decisivi della decisione di merito. La Corte ha quindi confermato la soccombenza delle ricorrenti anche quanto alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge nei vari motivi di ricorso.
art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
interpretato nel senso che l'imposta unica è dovuta anche per la raccolta scommesse effettuata in assenza o inefficacia della concessione, e che soggetto passivo è chiunque gestisca le scommesse, anche per conto di terzi e anche all'estero.
art. 1, commi 64 e 66, lett. b), della L. 13 dicembre 2010, n. 220
norma di interpretazione autentica richiamata dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione per estendere, ai fini tributari, la soggettività passiva anche ai soggetti operanti fuori dal sistema concessorio.
art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dai ricorrenti per sostenere che la CTR avesse mutato il soggetto obbligato; la Corte ha escluso che vi fosse stata una simile alterazione dell'avviso.
art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 288/1998
richiamato in ricorso sulla territorialità dell'imposizione, senza accoglimento delle censure.
richiamati dai ricorrenti per contestare la rilevanza territoriale del contratto di scommessa; la Corte ha valorizzato invece il luogo di svolgimento dell'attività di raccolta.
artt. 7 e 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212
invocati per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha negato un obbligo generalizzato fuori dai tributi armonizzati.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 267, comma 3, TFUE
richiamato dalle ricorrenti per sollecitare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto non necessario.
art. 64, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte ne ha chiarito la portata generale in tema di rivalsa: opera quando il coobbligato paga per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non risolve il problema della solidarietà quando il soggetto realizza un proprio fatto indice di capacità contributiva.
art. 48-bis del d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la proposta di conciliazione in Cassazione; la Corte ha respinto l'istanza di rinvio per valutare la conciliazione.
art. 48-ter del d.lgs. n. 546/1992
richiamato nelle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220/2023, in tema di pagamento delle somme dovute in caso di conciliazione in Cassazione.
art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
citato per la disciplina intertemporale delle nuove norme sul processo tributario applicabili anche ai giudizi pendenti in Cassazione.
art. 56 TFUE
richiamato come parametro unionale in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d'azzardo.
art. 4, comma 4-bis, della L. n. 401/1989
menzionato solo per il richiamo alla giurisprudenza penale che ha escluso la punibilità in un diverso ambito, senza effetti sul regime fiscale.
art. 1, comma 644, della L. n. 220/2010
richiamato quale espressione degli obiettivi pubblicistici della disciplina del gioco, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico e lotta all'evasione.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo non è individuato solo in base al titolo concessorio, ma anche in base all'effettivo svolgimento dell'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse nel territorio italiano, a prescindere dall'ubicazione estera dell'operatore.
- Per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interpretativa e la pronuncia della Corte costituzionale incidono in modo differenziato sulla posizione delle ricevitorie operanti per conto di operatori privi di concessione, ma non escludono la soggettività passiva del bookmaker che realizza il presupposto dell'imposta.
- La territorialità del tributo va verificata avendo riguardo all'attività materiale di raccolta, registrazione e organizzazione delle scommesse svolta in Italia, non al solo luogo di perfezionamento del contratto di scommessa.
- In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non ha carattere generalizzato: l'atto impositivo non è invalido per la sola mancata instaurazione del contraddittorio se la legge non lo prevede espressamente.
- Non sussiste necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il giudice unionale abbia già esaminato in modo specifico le stesse questioni di discriminazione, libertà di stabilimento e legittimo affidamento dedotte nel ricorso.
- La disciplina della rivalsa di cui all'art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 opera solo quando il pagamento riguarda fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non si applica automaticamente nei casi in cui il soggetto coobbligato abbia realizzato un proprio autonomo fatto indice di capacità contributiva.
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