Cassazione Civile, Ordinanza n. 22701/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA per l’anno d’imposta 2009, contestando la non imponibilità di operazioni fatturate dalla società contribuente alla consociata olandese per prestito di personale. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo, da un lato, infondate le censure sul difetto di contraddittorio preventivo e sull’omessa redazione/trasmissione del PVC, perché l’accertamento non derivava da verifica con PVC e perché vi era stato comunque un invito a produrre documenti; dall’altro, aveva ritenuto imponibili le operazioni, qualificandole come prestazioni di servizi assimilabili ad appalto e non come prestiti di personale fuori campo IVA, osservando che la contribuente non aveva provato i requisiti per il regime di non assoggettamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e 12, ultimo comma, L. 212/2000, per mancato rilievo della nullità dell’accertamento per assenza di contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio; 2) violazione dell’art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. 633/1972, per non avere la CTR verificato la possibile non imponibilità territoriale delle prestazioni rese a soggetto non residente; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla medesima questione; 4) violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, per mancato riconoscimento della sproporzione della sanzione e per avere la CTR trascurato l’asserita neutralità dell’IVA. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, mentre ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse comunque stato assicurato mediante l’invito a produrre documenti, senza necessità di forme vincolate o ulteriori solleciti; ha escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria sui prestiti di personale perché la CTR aveva qualificato il rapporto come appalto di servizi e, quindi, lo aveva correttamente ricondotto alla regola generale di territorialità, con conseguente imponibilità IVA in Italia; ha escluso l’omessa pronuncia perché la CTR si era espressa sulla censura; ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sulle sanzioni perché non sorretta da adeguata specificità e perché il principio di neutralità IVA non incide sulla sanzione per omesso versamento dell’imposta dovuta nei termini. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro per dedurre il diritto al contraddittorio procedimentale, ma la Corte ha escluso la nullità dell’accertamento perché il contraddittorio si era comunque svolto in modo effettivo attraverso l’invito a produrre documenti.
art. 12, comma ultimo, L. 212/2000
Invocato per sostenere l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto sufficiente il contraddittorio in concreto instaurato prima dell’avviso.
art. 7, comma 3, d.P.R. 633/1972
È la regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi: se il prestatore è domiciliato nel territorio dello Stato, la prestazione si considera effettuata in Italia e quindi imponibile.
art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. 633/1972
È norma derogatoria per i prestiti di personale; la Corte ha chiarito che non si applica se il rapporto è stato qualificato come appalto di servizi e non come prestito di personale.
Richiamato nella qualificazione del rapporto come appalto di servizi; tale qualificazione ha impedito di applicare la disciplina speciale sui prestiti di personale.
Invocato per omessa pronuncia, ma il motivo è stato respinto perché la CTR si era effettivamente pronunciata sulla censura riproposta.
art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
La Corte ha confermato che, in assenza di specifica dimostrazione della sproporzione, non ricorrono i presupposti per ridurre la sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale, quando richiesto, non è soggetto a forme sacramentali: è sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di interloquire in modo effettivo prima dell’adozione dell’atto impositivo, anche mediante invito a produrre documenti o altre modalità partecipative equivalenti.
- Nella qualificazione delle operazioni ai fini IVA, la disciplina applicabile dipende dalla corretta ricostruzione della natura del rapporto: se il giudice di merito qualifica l’operazione come appalto di servizi, non può applicarsi la deroga prevista per i prestiti di personale.
- Per le prestazioni di servizi, la regola generale di territorialità comporta l’imponibilità in Italia quando il prestatore è domiciliato nel territorio dello Stato, salvo che ricorrano specifiche deroghe normative.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla sentenza impugnata risulti che il giudice di merito si è comunque espresso sul punto controverso, anche sinteticamente.
- La richiesta di riduzione della sanzione per sproporzione richiede una deduzione specifica degli elementi fattuali e giuridici che la giustificherebbero; non è sufficiente un richiamo generico alla personalità del contribuente o ai suoi precedenti.
- Il principio di neutralità dell’IVA non esclude, di per sé, la rilevanza sanzionatoria dell’omesso versamento dell’imposta dovuta nei termini previsti.
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