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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05246/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un ex socio di una s.n.c. un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, recuperando a tassazione Euro 12.425,00 in relazione a fatture per operazioni asseritamente inesistenti collegate a forniture di materiali edili. La ripresa traeva origine da un'indagine della Guardia di Finanza su una controparte commerciale risultata ditta non operativa, priva di sede reale, dipendenti, beni, attrezzature e utenze idonee a eseguire le prestazioni fatturate. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo tardivo l'accertamento, perché la disciplina del raddoppio dei termini non sarebbe stata applicabile sia per la norma transitoria sia per l'assenza di una formale denuncia penale preventiva. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015, sostenendo che il raddoppio dei termini fosse invece operante in presenza di fatti astrattamente costituenti reato, senza necessità di preventiva denuncia e indipendentemente dagli esiti del procedimento penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, per il raddoppio dei termini di accertamento tributario, non è necessaria la previa formalizzazione della denuncia penale e non rileva l'eventuale prescrizione o l'esito del procedimento penale, essendo sufficiente l'astratta configurabilità di un reato e l'emersione di elementi che impongano la denuncia. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 sulla disciplina transitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia nella sua interezza, anche con riguardo alla completezza del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l'errore di diritto della sentenza di merito.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    nel testo applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini opera quando emergano elementi che rendano obbligatoria la denuncia penale, a prescindere dall'esito del procedimento penale.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    il raddoppio dei termini di accertamento IVA può operare anche se la notizia di reato emerge dopo la scadenza del termine ordinario, purché vi siano elementi astrattamente integranti reato.

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    la disciplina transitoria che limita l'operatività delle modifiche al raddoppio dei termini agli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore del decreto è ritenuta legittima e frutto di scelta discrezionale del legislatore.

  • art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015

    è richiamato nel ragionamento sulla vigenza della disciplina transitoria del raddoppio dei termini.

  • artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost.

    sono invocati nella questione di legittimità costituzionale, ma la Corte la reputa manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Nel regime del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario, la condizione decisiva non è la previa denuncia penale formalmente depositata, ma la presenza di elementi che rendano astrattamente configurabile un reato e che facciano sorgere l'obbligo di denuncia.
  • L'efficacia del raddoppio dei termini non è esclusa dall'eventuale prescrizione del reato né dall'esito del procedimento penale, in quanto vige il principio del doppio binario tra giudizio penale e accertamento tributario.
  • La disciplina transitoria che limita l'applicazione delle modifiche introdotte in tema di raddoppio dei termini agli atti notificati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015 è espressione di discrezionalità legislativa e non presenta, di per sé, profili di illegittimità costituzionale.
  • Quando dalla verifica fiscale emergono indizi di operazioni inesistenti idonei a integrare una frode rilevante sul piano penale, il termine di accertamento può essere raddoppiato anche se la successiva istruttoria non sfocia in condanna o in una definizione penale sfavorevole al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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