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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20808/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società in accomandita semplice ormai cancellata dal registro delle imprese e, per trasparenza, nei confronti dei soci. I contribuenti avevano sostenuto che l'avviso rivolto alla società estinta fosse nullo, inesistente o inefficace perché notificato ad un soggetto non più esistente, e avevano anche dedotto la mancata pronuncia della CTR su ulteriori eccezioni di merito, tra cui la carenza di motivazione degli atti e il difetto di prova circa le operazioni contestate. Nel corso del giudizio di legittimità una delle ricorrenti aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e aveva chiesto l'estinzione/cessazione del giudizio nei propri confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso della socia che aveva aderito alla definizione agevolata; ha poi rigettato nel merito il ricorso dell'altro socio. Ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso al socio illimitatamente responsabile dopo l'estinzione della società e ha escluso l'omessa pronuncia della CTR, osservando che la sentenza impugnata aveva comunque espresso una chiara valutazione di legittimità degli accertamenti e, quindi, aveva implicitamente respinto le ulteriori censure. Le spese di legittimità sono state compensate per la posizione della socia aderente alla definizione agevolata e poste a carico del socio soccombente; è stato inoltre disposto il contributo unificato aggiuntivo nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; dopo tale evento gli atti impositivi possono essere rivolti ai soci secondo il meccanismo successorio ricostruito dalla giurisprudenza, non al soggetto ormai estinto come tale.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    Per le società di persone opera il principio di trasparenza, che giustifica l'imputazione del reddito ai soci e la loro legittimazione nelle controversie relative al reddito sociale.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se manchi del tutto una decisione sulla domanda o eccezione; non sussiste quando la sentenza contenga una motivazione che, anche implicitamente, presupponga il rigetto delle censure riproposte.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata o comunicata nei modi prescritti, non estingue il processo ma denota il venir meno dell'interesse al ricorso, con conseguente inammissibilità.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    L'adesione alla definizione agevolata della lite determina sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente rispetto al giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di soccombenza del ricorrente sono dovuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società estinta non resta il soggetto passivo naturale dell'accertamento: l'azione fiscale e la conseguente legittimazione processuale si spostano sui soci, secondo il tipo di responsabilità che li connotava durante la vita sociale.
  • Nelle società di persone, il principio di trasparenza comporta che il maggiore reddito accertato in capo alla società si rifletta sui soci, i quali possono essere destinatari degli atti impositivi per la propria quota di partecipazione.
  • Non integra omessa pronuncia la sentenza che, pur in forma sintetica, affermi la legittimità degli avvisi di accertamento e, così facendo, mostri di avere respinto anche le ulteriori eccezioni di merito riproposte in appello.
  • La notifica dell'avviso deve essere valutata in concreto: è valida se l'atto è indirizzato al socio quale ex rappresentante o successore della società cancellata, mentre sarebbe problematica solo una notifica rivolta al soggetto ormai estinto in quanto tale.
  • L'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria determina il venir meno dell'interesse al ricorso e rende la relativa impugnazione inammissibile per la parte che vi abbia aderito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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