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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05532/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto domanda monitoria per ottenere l'indennizzo ex L. 89/2001 in relazione alla durata di un processo avente ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo. Il consigliere delegato aveva dichiarato tardiva la domanda; l'opposizione era stata respinta dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto che la sentenza definitoria del processo presupposto fosse divenuta definitiva l'11.7.2019 e che il ricorso per equa riparazione, depositato il 12.2.2020, fosse oltre il termine semestrale. Con il ricorso per cassazione i privati hanno dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che il giudicato si fosse formato il 12.7.2019 e che, considerata la sospensione feriale, il termine semestrale scadesse il 12.2.2020; 2) violazione della L. 742/1969, dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., censurando il calcolo della sospensione feriale e l'asserito computo del dies a quo nel termine di sei mesi; 3) violazione dell'art. 4 L. 89/2001, dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudicato si fosse formato il giorno successivo a quello indicato dalla Corte territoriale, con conseguente tempestività della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento consolidato e che il ricorso non offrisse argomenti idonei a superarlo. La Corte ha affermato che, notificata la sentenza del processo presupposto l'11.6.2019, il termine per impugnarla decorreva dal 12.6.2019 e scadeva l'11.7.2019; il termine semestrale per l'equa riparazione ex L. 89/2001 scadeva quindi l'11.2.2020; aggiungendo la sospensione feriale di 31 giorni, la domanda depositata il 12.2.2020 era tardiva. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per პასუხისმგabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., escludendo l'applicazione dell'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il processo ex L. 89/2001.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento che definisce il processo presupposto e va calcolato secondo il calendario comune, con conseguente tardività della domanda depositata oltre tale termine anche tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione è stata ritenuta infondata/inidonea a scalfire una decisione conforme a orientamento consolidato.

  • art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini si applica nel calcolo del termine per l'equa riparazione ed è computata per 31 giorni secondo il criterio della numerazione dei giorni.

  • art. 155 c.p.c.

    Il dies a quo non si computa nei termini a giorni; i termini a mesi si calcolano secondo il calendario comune.

  • art. 2963, comma 2, c.c.

    Richiamato per il criterio di computo dei termini a mesi secondo il calendario comune.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato ai fini della definitività della sentenza che chiude il processo presupposto.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato ai fini della formazione del giudicato della sentenza presupposta.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ritenendo che i ricorrenti abbiano agito senza la normale diligenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso i presupposti per l'attestazione, osservando che il processo ex L. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio per equa riparazione ex L. 89/2001 il termine semestrale per proporre la domanda decorre dalla definitività della sentenza che definisce il processo presupposto, e la sua tempestività si valuta mediante il corretto computo dei termini di impugnazione e della sospensione feriale.
  • Nei termini a giorni il dies a quo non si computa; nei termini a mesi il calcolo avviene secondo il calendario comune, senza trasformare il termine in giorni.
  • La sospensione feriale dei termini va coordinata con il termine semestrale per l'equa riparazione, con conseguente possibile tardività della domanda anche di un solo giorno.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare il computo del termine senza confrontarsi con un orientamento di legittimità ormai consolidato.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può integrare responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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