Cassazione Civile, Ordinanza n. 05532/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto domanda monitoria per ottenere l'indennizzo ex L. 89/2001 in relazione alla durata di un processo avente ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo. Il consigliere delegato aveva dichiarato tardiva la domanda; l'opposizione era stata respinta dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto che la sentenza definitoria del processo presupposto fosse divenuta definitiva l'11.7.2019 e che il ricorso per equa riparazione, depositato il 12.2.2020, fosse oltre il termine semestrale. Con il ricorso per cassazione i privati hanno dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che il giudicato si fosse formato il 12.7.2019 e che, considerata la sospensione feriale, il termine semestrale scadesse il 12.2.2020; 2) violazione della L. 742/1969, dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., censurando il calcolo della sospensione feriale e l'asserito computo del dies a quo nel termine di sei mesi; 3) violazione dell'art. 4 L. 89/2001, dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudicato si fosse formato il giorno successivo a quello indicato dalla Corte territoriale, con conseguente tempestività della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento consolidato e che il ricorso non offrisse argomenti idonei a superarlo. La Corte ha affermato che, notificata la sentenza del processo presupposto l'11.6.2019, il termine per impugnarla decorreva dal 12.6.2019 e scadeva l'11.7.2019; il termine semestrale per l'equa riparazione ex L. 89/2001 scadeva quindi l'11.2.2020; aggiungendo la sospensione feriale di 31 giorni, la domanda depositata il 12.2.2020 era tardiva. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per პასუხისმგabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., escludendo l'applicazione dell'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il processo ex L. 89/2001.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento che definisce il processo presupposto e va calcolato secondo il calendario comune, con conseguente tardività della domanda depositata oltre tale termine anche tenendo conto della sospensione feriale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione è stata ritenuta infondata/inidonea a scalfire una decisione conforme a orientamento consolidato.
art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini si applica nel calcolo del termine per l'equa riparazione ed è computata per 31 giorni secondo il criterio della numerazione dei giorni.
Il dies a quo non si computa nei termini a giorni; i termini a mesi si calcolano secondo il calendario comune.
Richiamato per il criterio di computo dei termini a mesi secondo il calendario comune.
Richiamato ai fini della definitività della sentenza che chiude il processo presupposto.
Richiamato ai fini della formazione del giudicato della sentenza presupposta.
Applicato per la condanna al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ritenendo che i ricorrenti abbiano agito senza la normale diligenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per l'attestazione, osservando che il processo ex L. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio per equa riparazione ex L. 89/2001 il termine semestrale per proporre la domanda decorre dalla definitività della sentenza che definisce il processo presupposto, e la sua tempestività si valuta mediante il corretto computo dei termini di impugnazione e della sospensione feriale.
- Nei termini a giorni il dies a quo non si computa; nei termini a mesi il calcolo avviene secondo il calendario comune, senza trasformare il termine in giorni.
- La sospensione feriale dei termini va coordinata con il termine semestrale per l'equa riparazione, con conseguente possibile tardività della domanda anche di un solo giorno.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare il computo del termine senza confrontarsi con un orientamento di legittimità ormai consolidato.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può integrare responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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