Cassazione Penale, Sentenza n. 36817/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) illegittimità e inutilizzabilità degli accertamenti doganali per essere "irripetibili" e richieste di incidente probatorio; 2) violazione delle norme processuali per mancata conservazione/sequestro dei pezzi e mancata nomina del difensore durante gli accertamenti (violazione artt. 254, 354, 356, 114 disp. att. c.p.p., art. 24 Cost.); 3) errata applicazione del D.Lgs. 209/2003 (tolleranza di residui d'olio nei motori bonificati) e conseguente errata qualificazione come rifiuti; 4) vizio di motivazione per mancata valutazione della consulenza tecnica di parte e delle testimonianze a discarico; 5) errata applicazione delle regole sulla compravendita (art. 1470 c.c.) e mancanza di responsabilità personale dell'imputato per fatti successivi alla consegna; 6) carenza di prova del dolo per il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.); 7) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e ss.mm.); ha ritenuto i motivi del ricorrente generici o manifestamente infondati. In particolare: gli accertamenti doganali sono stati qualificati come verifiche a campione rientranti nell'art. 354 c.p.p. (non irripetibili) e legittime; la mancata eccezione processuale relativa a conservazione/sequestro e nomina del difensore andava sollevata tempestivamente e risulta assorbita o non pregiudizievole del diritto di difesa; il ricorrente non ha provato la corretta esecuzione delle operazioni che avrebbero fatto cessare la qualifica di "rifiuto" (richiesta prova del recupero secondo D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003) e le evidenze (fotografie, dichiarazioni doganali) indicano la presenza di oli in misura cospicua; la bollata doganale risultata falsa e la corrispondenza delle matricole con la documentazione commerciale hanno rafforzato la responsabilità; le censure sulla motivazione d'appello erano, in massima parte, questioni di merito o aspecifiche e dunque inammissibili; infine l'istituto dell'art. 131-bis c.p. è stato escluso per la natura professionale e l'entità della spedizione (oltre 14 tonnellate). Conseguenza pratica: il gravame è respinto e rimane confermata la situazione consolidata nei gradi precedenti (condanna di merito confermata in sede di appello).
Norme richiamate
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
Norma processuale che disciplina il procedimento e la trattazione dei ricorsi per cassazione; qui richiamata come base formale per il trattamento del ricorso.
Regola gli accertamenti urgenti: la Corte ha ritenuto che le verifiche operate dagli ufficiali doganali rientrassero in attività descrittive/probatorie a campione e quindi non irripetibili né soggette alle formalità dell'art. 360 c.p.p.
Riconosce il diritto di assistere agli atti della P.G.; la sentenza ha precisato che non era dovuto preavviso ma solo possibilità di assistenza, per le verifiche svolte.
Norma sugli accertamenti tecnici irripetibili: la Corte ha escluso la sua applicazione perché gli atti doganali sono stati ritenuti non tecnici irripetibili ma verifiche descrittive a campione.
D.Lgs. 209/2003, Allegato I, punto 5, lett. e)
Normativa tecnica sui veicoli fuori uso e sugli interventi di bonifica: la Corte ha interpretato che la cessazione della qualifica di rifiuto richiede operazioni complete di recupero e rimozione dell'olio; residui minimi tollerati ma non cospicui fuoriuscimenti.
Stabilisce che i rifiuti cessano di essere tali solo se soggetti alle operazioni di recupero previste e conforme ai criteri: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'avvenuto recupero conforme.
Falsità ideologica in atto pubblico: la Corte ha condiviso la valutazione di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e materiale, anche per la dichiarazione falsa in bolletta doganale.
Norme sulla compravendita: la Corte ha ritenuto infondata la tesi che la responsabilità del venditore fosse esclusa per trasferimenti di proprietà o interventi successivi, avendo gli atti documentali collegato la merce alla Delta Rem s.r.l.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha escluso l'applicabilità per la professionalità dell'attività e l'entità dell'offesa (quantitativo e rilevanza economica/ambientale).
Regime delle nullità "a regime intermedio": la Corte ha richiamato il principio secondo cui alcune eccezioni dovevano essere sollevate tempestivamente in istruttoria, pena la sanatoria.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso: la decisione di inammissibilità comporta conseguenze anche sul piano delle spese e sanzioni previste.
Massime di principio
- Accertamenti "a campione" compiuti da ufficiali di polizia giudiziaria possono rientrare nell'art. 354 c.p.p. e non richiedere le formalità previste per gli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), salvo che l'atto sia effettivamente irripetibile.
- La mancata impugnazione tempestiva di nullità di regime intermedio (es. mancata contestazione di violazioni formali durante le indagini) può determinare la loro sanatoria: le eccezioni devono essere sollevate prima della decisione di primo grado.
- La qualificazione come "rifiuto" o "bene recuperato" richiede prova documentale e operazioni conformi alla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003); residui minimi sono tollerati, ma spandimenti o quantitativi rilevanti di olio impediscono la cessazione della qualifica di rifiuto.
- La mera consulenza tecnica di parte o dichiarazioni testimoniali a favore non obbligano il giudice a condividere quelle conclusioni se mancano riscontri documentali od elementi oggettivi contrari; il giudice non è tenuto a rispondere punto per punto a tutti i rilievi se ha dato ragioni esaurienti del convincimento.
- La responsabilità penale per falsità in atti pubblici può essere fondata anche sulla riscontrabilità oggettiva (bolletta doganale, numeri di matricola, fotografica) che lega la merce al dichiarante; le ricostruzioni ipotetiche non supportate da elementi probatori concreti sono destinate a fallire in cassazione.
- L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è difficilmente applicabile a fattispecie con carattere professionale e rilevante entità del fatto: la natura professionale e l'entità del danno/offesa sono elementi fortemente determinanti.
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