Cassazione Penale, Sentenza n. 36792/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure: (1) violazione dell'art. 597 c.p.p. per presunta 'reformatio in peius', in quanto la Corte territoriale, dopo aver riqualificato il capo B da ricettazione a furto aggravato, avrebbe effettuato un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze (art. 69 c.p.) riconoscendo la subvalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, diversamente dal Tribunale che aveva ritenuto equivalenza; (2) violazione dell'art. 63, comma 4, c.p., perché in presenza di due aggravanti ad effetto speciale (art. 625, comma 1, n. 2, e recidiva aggravata ex art. 99, comma 4) la Corte di appello avrebbe determinato un aumento della pena pecuniaria eccedente il limite di un terzo, applicando per la recidiva un aumento pari alla metà della pena base (su pena base pecuniaria di €200, aumento di €100, anziché ≈€66).
La decisione
Il ricorso è accolto parzialmente: rigettato il primo motivo (la Corte ha ritenuto legittima la diversa valutazione delle circostanze conseguente alla nuova qualificazione del fatto e conforme al divieto di reformatio in peius purché la pena finale non superi quella del primo grado); fondato il secondo motivo: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla misura dell'aumento della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., rideterminando l'aumento in euro 66 e conseguentemente la multa finale in euro 366,00; la pena detentiva resta rideterminata in anni 1, mesi 9, giorni 10. Il ricorso è rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma sul furto; la Corte d'appello ha riqualificato il fatto contestato al capo B come furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.2
art. 625, n. 2, c.p.
Aggravante del furto (circostanza speciale) ritenuta dalla Corte territoriale come la più grave tra le aggravanti applicabili ai fini dell'aumento
art. 597 c.p.p.
Divieto di reformatio in peius dell'appellante: secondo la Corte, non è violato quando l'appello dell'imputato comporta una riqualificazione del fatto che modifica il quadro giuridico e richiede nuovo bilanciamento delle circostanze, purché la pena finale non sia più grave di quella di primo grado
art. 69 c.p.
Regola il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; il giudice di appello può riformulare il giudizio di bilanciamento se muta la qualificazione giuridica del fatto
art. 55, comma 9, d.lgs. 231/07
Riferimento normativo rispetto al capo A della sentenza confermato dalla Corte d'appello (menzionato ma non oggetto della cassazione)
art. 63, comma 4, c.p.
Regola l'aumento della pena pecuniaria in presenza di circostanze speciali: quando sussistono più aggravanti ad effetto speciale occorre applicare correttamente l'aumento previsto (la Corte ha rilevato che la misura non poteva essere la metà della pena base ma doveva essere commisurata entro il limite previsto, rideterminando l'aumento in euro 66)
art. 99, comma 4, c.p.
Recidiva aggravata: circostanza speciale valutata dalla Corte territoriale ma la sua quantificazione in termini di aumento della pena pecuniaria è stata ritenuta errata dalla Cassazione
Massime di principio
- Il giudice di appello può procedere a una diversa valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti quando interviene una riqualificazione del fatto; ciò non costituisce reformatio in peius se la pena finale non è superiore a quella di primo grado
- Quando la Corte di appello introduce una nuova qualificazione giuridica, il nuovo "juicio" sulle circostanze è connaturato alla diversa fattispecie e pertanto legittimo
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale, l'aumento della pena pecuniaria deve essere calcolato conformemente all'art. 63, comma 4, c.p.; non è corretto cumulare aumenti in misura da superare il limite previsto (nel caso concreto l'aumento applicato per la recidiva era eccedente rispetto a quanto dovuto)
- La cassazione può annullare senza rinvio solo la parte della decisione affetta da errore di diritto se il resto della pronuncia è autosufficiente; qui la correzione ha riguardato esclusivamente la misura dell'aumento della multa
- In sede di quantificazione delle pene pecuniarie, occorre applicare con attenzione gli aumenti percentuali e giustificare il calcolo; eventuali arrotondamenti devono risultare coerenti e motivati
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