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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36790/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugna per mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione: la motivazione della Corte d'appello sarebbe meramente ripetitiva di quella di primo grado e non spiegherebbe perché è ritenuta "improbabile" la ricostruzione difensiva secondo cui un terzo avrebbe preso e poi abbandonato il palmare, lasciando al Ricci il solo ruolo di ritrovatore e riconsegnatore. Inoltre si censura l'affermazione della recidiva reiterata senza adeguata motivazione, con conseguente impedimento al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente riproponesse motivi già esaminati e respinti in appello (la Corte di appello aveva rilevato che Petra aveva sorpreso Ricci all'interno dell'autovettura e che la versione difensiva era non verosimile e priva di riscontri). La censura sulla recidiva reiterata è stata considerata inammissibile perché non oggetto di motivo di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 7 giugno 2022.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.p.

    deposita nomina ex art. 102 c.p.p.

    La nomina del difensore sostituto è stata depositata ai sensi dell'art. 102 c.p.p., attestando la regolare rappresentanza dell'imputato nel gravame

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se le questioni sono già state pacificamente valutate e motivate in sede di appello; riproporre lo stesso motivo già deciso in appello conduce all'inammissibilità.
  • Per far valere in Cassazione vizi di motivazione occorre dimostrare una carenza di specifica motivazione o un contrasto con norme di diritto; la mera affermazione che la motivazione sia "ripetitiva" senza indicare profili di illegittimità formale e sostanziale è spesso insufficiente.
  • Questioni non dedotte nel motivo di appello (es. contestazione della recidiva) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione e saranno dichiarate inammissibili.
  • La valutazione di credibilità e la ricostruzione probatoria operata dalla Corte d'appello godono di ampia discrezionalità; per ottenerne la riforma in Cassazione è necessario evidenziare vizi logico-giuridici o violazioni di legge nella motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la novità dei motivi prima di proporre ricorso.

Testo integrale

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