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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36787/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai fini della responsabilità civile, della sentenza d'appello che aveva confermato l'assoluzione per non avere commesso il fatto (art. 590 c.p.). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione delle norme del codice della strada (in particolare per avere l'imputata eseguito un'inversione a U in presenza di linea continua, richiamando art. 154 cds) e violazione di norme procedurali; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla consulenza tecnica che aveva segnalato possibili profili di responsabilità dell'imputata; 3) omessa motivazione rispetto alla consulenza di parte.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché le doglianze si risolvono in meri vizi della motivazione, e per effetto delle limitazioni introdotte dall'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e dall'art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 (come modificato dal d.lgs. 11/2018) non è consentito proporre ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli espressamente previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di lesioni personali. Nel caso la cognizione sul fatto materiale (collisione e lesioni) rimane di merito; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 154 Codice della Strada

    Disposizioni sulle manovre e comportamenti di guida; il ricorrente sostiene che l'inversione a U in presenza di linea continua configurerebbe violazione del codice della strada e responsabilità, ma la questione non è stata esaminata dalla Suprema Corte per carenza di ammissibilità del ricorso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina delle consulenze e valutazione delle prove tecniche; la Corte non è entrata nel merito delle contestazioni relative alla consulenza tecnica perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per motivi procedurali.

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita la fattispecie di ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace: non sono ammissibili i ricorsi fondati su meri vizi della motivazione, salvo i motivi espressamente previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 e d.lgs. n. 11/2018

    Norme che hanno sancito/rafforzato le limitazioni procedurali sopra richiamate (in particolare il divieto di cassazione per motivi di mera valutazione della prova o della motivazione) per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Massime di principio

  • Avverso sentenze d'appello emesse per reati di competenza del Giudice di Pace la Corte di cassazione esamina solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; i vizi di mera motivazione sono generalmente inammissibili.
  • Se si vuole impugnare la valutazione della responsabilità civile derivante da fatto penale pronunciato dal Giudice di Pace, è necessario formulare motivi che rientrino nelle categorie ammesse per la cassazione (nullità, violazione di legge, ecc.), non limitarsi a contestare la valutazione probatoria o la logica della motivazione.
  • La presenza di una consulenza tecnica che segnali "possibili" profili di responsabilità non obbliga la corte di legittimità a rivedere la valutazione di merito quando il ricorso è fondato solo su censure motivazionali.
  • Chi propone ricorso dovrebbe valutare costi e rischi: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Per tutelare la responsabilità civile in casi analoghi può essere più efficace agire con procedimento civile dedicato o curare che nell'appello di merito vengano sollevate questioni di diritto o di nullità proceduralmente rilevanti, preservando così i possibili rimedi in cassazione.

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