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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36789/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (valore irrisorio della cosa sottratta), con la critica che la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente il valore intrinseco del bene e gli effetti sulla vittima; (2) errata applicazione dell'art. 69 c.p. e vizio di motivazione nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, affermando che le attenuanti (tra cui il risarcimento integrale e la spontanea ammissione) avrebbero dovuto prevalere e che non si sarebbe dovuto considerare un successivo furto commesso dall'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure riproduzione di argomentazioni già svolte in appello e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale. Quanto all'art. 62 n. 4 c.p., il giudizio sull'entità del danno patrimoniale è rimesso al giudice di merito e la Corte d'appello ha motivato che il valore delle due camicie non era tale da giustificare l'attenuante. Quanto al bilanciamento (art. 69 c.p.), la Corte ha ritenuto non arbitrario il ragionamento della Corte d'appello: la commissione di un successivo furto (con condanna definitiva) indicava una capacità a delinquere non occasionale e giustificava il rifiuto della prevalenza delle attenuanti, anche avendo la pena base fissata al minimo edittale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'entità del danno patrimoniale rientri nel libero apprezzamento del giudice di merito; l'attenuante per valore irrisorio non è riconosciuta quando il valore del bene, considerato nel suo complesso, non risulta tale da giustificarla, indipendentemente dalla capacità economica della parte offesa o dal successivo risarcimento.

  • art. 69 cod. pen.

    Il principio del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può essere sindacato in Cassazione solo se il giudizio di comparazione è arbitrario o illogico; nel caso specifico la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la prevalenza delle aggravanti in presenza di un successivo reato che dimostra propensione a delinquere.

Massime di principio

  • La valutazione del valore del bene sottratto (ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.) è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è viziata da illogicità o errori giuridici.
  • Il riconoscimento di attenuanti come il risarcimento del danno o la confessione spontanea può essere rilevante ma non è automaticamente prevalente se emergono elementi che indicano recidiva o una capacità a delinquere non occasionale.
  • Il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti non può essere riformato in sede di legittimità se fondato su motivazione congrua; va censurato solo in presenza di mero arbitrio o ragionamento illogico.
  • Riprodurre in Cassazione argomentazioni già proposte e trattate nei gradi precedenti, senza un confronto critico con la motivazione di merito, espone il ricorrente al rischio di inammissibilità del ricorso.
  • La commissione di un successivo reato, se definitivamente accertata, costituisce elemento valutabile nel bilanciamento delle circostanze e può giustificare il rifiuto di un trattamento più favorevole.

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