Cassazione Civile, Ordinanza n. 18018/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente accertamento giudiziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la società a decorrere dal dicembre 2000. Dopo tale pronuncia, la società inviava una prima comunicazione il 16 ottobre 2018 invitando la lavoratrice a presentarsi per le formalità necessarie al ripristino del rapporto; seguivano ulteriori scambi di lettere, tra cui una del 13 dicembre 2018 recante l'indicazione di elementi del rapporto come luogo di lavoro, orario, mansioni, inquadramento e decorrenza. La società intimava poi il licenziamento per giusta causa il 28 marzo 2019, addebitando alla lavoratrice un'assenza ingiustificata dal 16 ottobre 2018. La Corte d'appello ha ritenuto illegittimo il recesso, perché la società non aveva provato la ricezione della lettera del 13 dicembre 2018, considerata il momento effettivo di ripristino del rapporto, con conseguente insussistenza dell'addebito. In cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo relativo al compendio documentale sull'avvenuto ripristino del rapporto, oltre a violazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. per errata interpretazione degli atti unilaterali; 2) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che il rifiuto della lavoratrice di adempiere fosse contrario a buona fede. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che solo nella lettera del 13 dicembre 2018 erano contenuti gli elementi essenziali del rapporto necessari al suo ripristino; inoltre, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era in realtà diretta a contestare plurimi elementi probatori e non un fatto storico decisivo. La doglianza sull'art. 1362 c.c. è stata ritenuta generica e risolventesi in una diversa valutazione del materiale documentale, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza d'appello, senza indicazione specifica della sua deduzione nei precedenti gradi di merito. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è configurabile solo se si omette l'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non quando si contestano in realtà plurimi dati probatori o diverse letture del materiale istruttorio.
art. 1324 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sull'interpretazione anche agli atti unilaterali, ma il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione dell'atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione non intellegibile, non per proporre una diversa lettura degli stessi documenti.
art. 1460 c.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione nuova non affrontata nella sentenza impugnata e non specificamente allegata come dedotta nei gradi di merito.
art. 18, quarto comma, L. 300/1970
Richiamato quale base della tutela reintegratoria attenuata applicata in appello, poi travolta solo per il profilo processuale dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
L'inammissibilità del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di documenti e prove, ma richiede l'omissione di un fatto storico decisivo.
- L'interpretazione degli atti negoziali o unilaterali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, da dedurre in modo puntuale e specifico.
- Non sono esaminabili in cassazione questioni nuove, non affrontate nella decisione impugnata, se il ricorrente non dimostra e indica specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito.
- Nel contesto del ripristino di un rapporto di lavoro, la costituzione o riattivazione del rapporto richiede la chiara individuazione degli elementi essenziali del rapporto stesso; la parte che lo afferma deve darne prova nei limiti del thema decidendum.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti di legge, il raddoppio del contributo unificato.
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