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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14419/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lazio che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto valide le notifiche di alcune cartelle di pagamento. La vicenda nasce dall'opposizione della contribuente a cartelle che la CTP di Roma aveva annullato per difetto di prova della notificazione; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'allora Equitalia ritenendo dimostrata la notifica tramite deposito delle relate e richiamo all'art. 26 d.P.R. 602/1973. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. 602/1973, 139, 140, 148 e 329 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato valide le notifiche senza relata regolare e senza prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, nonché che la richiesta di rateizzazione non potesse valere come acquiescenza; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997, per omessa pronuncia sull'asserita inapplicabilità delle sanzioni, poiché il mancato pagamento sarebbe dipeso dal consulente della società, poi condannato per appropriazione indebita; 3) erronea indicazione della contumacia della società appellata nel giudizio di appello; 4) omessa motivazione su eccezioni e domande svolte nella comparsa di costituzione e risposta, con richiamo solo tardivo in memoria a un preteso giudicato esterno relativo ad altre sentenze della CTP di Roma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur richiamando il principio secondo cui nella notifica della cartella in caso di irreperibilità relativa occorre la ricezione della raccomandata informativa o il decorso del termine di dieci giorni, la ricorrente non aveva trascritto la documentazione relativa alle notifiche e quindi non aveva consentito il controllo sulla ritualità degli adempimenti. La Corte ha inoltre escluso che la CTR avesse fondato la decisione su un'acquiescenza derivante dalla rateizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza e mancata indicazione del momento processuale in cui la questione era stata sollevata, sia perché la censura non era stata correttamente veicolata come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'erronea indicazione della contumacia non determina di per sé nullità della sentenza in assenza di concreto pregiudizio difensivo, pregiudizio che non era stato specificamente allegato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo state specificate le questioni asseritamente non esaminate e non potendo supplire la memoria tardiva. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Per la notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa, si applica la disciplina che richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, compresa la raccomandata informativa; la sola spedizione non basta, occorrendo la ricezione o comunque il decorso del termine di compiuta giacenza.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli atti tributari, quando il destinatario sia temporaneamente irreperibile, segue il rito dell'art. 140 c.p.c.; se invece il contribuente è trasferito in luogo sconosciuto, si applica la diversa disciplina prevista dalla norma.

  • art. 140 c.p.c.

    Nella notifica per irreperibilità relativa la notificazione si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore, oppure con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.

  • art. 148 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di formalità della notifica.

  • art. 329 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa acquiescenza, ma la Corte non ha ravvisato una fondazione della decisione su tale profilo.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare l'onere probatorio sulla notificazione delle cartelle; la Corte ribadisce la necessità che chi invoca la regolarità della notifica dia prova degli adempimenti prescritti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge deve essere specificamente e correttamente formulata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia va ricondotta alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente lamentare motivazione mancante o insufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su domande o eccezioni deve essere dedotta come nullità della decisione; la Corte esclude la doglianza quando il motivo è prospettato in modo generico o sotto diversa veste.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni in ragione della condotta del consulente, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, è necessario il puntuale compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile, compresa la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la ritualità della notifica deve essere autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve essere formulata come vizio di nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente lamentare genericamente motivazione mancante o insufficiente.
  • L'erronea indicazione della contumacia di una parte non determina di per sé nullità della sentenza, se non sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o allo svolgimento dell'attività difensiva.
  • Le questioni e le eccezioni asseritamente non esaminate dal giudice di merito devono essere specificamente individuate e tempestivamente dedotte; non è possibile colmare in cassazione, con memoria tardiva, la mancanza di specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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