Sentenza del 22/03/2017 n. 7245 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva confermato gli avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. Gli accertamenti, fondati sul processo verbale della Guardia di finanza del 15 dicembre 2004, contestavano vendite in nero di carburante sottratto ai quantitativi convenuti con i clienti e rivenduto a terzi. Con il primo motivo la società ha contestato i presupposti dell’accertamento induttivo e la sufficienza delle prove; con il secondo ha denunciato l’inammissibilità in appello di nuove argomentazioni e documenti; con il terzo ha censurato la ricostruzione dei fatti e dei quantitativi di carburante; con il quarto ha contestato la formazione del giudicato interno su costi non documentati e versamenti/conferimenti dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la contabilità extracontabile rinvenuta, insieme agli altri elementi, poteva legittimare l’accertamento induttivo e spettava alla società fornire prova contraria; le doglianze sulla ragionevolezza dell’accertamento erano inoltre formulate impropriamente come violazione di legge. Il secondo motivo è infondato: le memorie e i documenti introducevano questioni nuove non dedotte in primo grado; le decisioni penali richiamate non vincolavano il giudice tributario e, nel caso, non smentivano l’accertamento. Il terzo motivo è inammissibile perché propone una ricostruzione alternativa dei fatti senza scalfire adeguatamente la motivazione fondata su elementi concordanti. Il quarto è infondato per difetto di autosufficienza: la società non ha indicato con precisione dove e come avesse contestato in appello i costi non documentati e i versamenti/conferimenti dei soci, rispetto ai quali la CTR aveva rilevato acquiescenza. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 18.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La contabilità extracontabile può costituire prova presuntiva qualificata e giustificare l’accertamento induttivo, anche se rinvenuta presso terzi; il contribuente può contrastarla fornendo prova contraria.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e segg., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta
Sono riconducibili alle scritture contabili anche documenti informali che registrino operazioni d’impresa o rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
La disposizione è richiamata nel motivo relativo ai presupposti dell’accertamento induttivo, ma la Corte fonda la propria motivazione specifica sulla disciplina dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La società ha invocato la regola sull’onere della prova; la Corte ha precisato che, a fronte della contabilità in nero dotata di valore indiziario, incombeva sul contribuente fornire la prova contraria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
In appello non possono essere introdotti motivi nuovi: memorie e allegazioni documentali possono essere ammesse solo a sostegno di argomentazioni difensive già formulate in primo grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
La disposizione è richiamata nella censura relativa alla produzione di documenti nuovi; la decisione conferma l’inammissibilità delle allegazioni con cui si introduce una questione non dedotta nel ricorso introduttivo.
Codice di procedura civile, art. 329
La Corte conferma la rilevanza dell’acquiescenza e del giudicato interno sulle statuizioni non contestate; la censura è però respinta perché la società non ha indicato specificamente gli atti processuali che avrebbero dimostrato una contestazione tempestiva.
Massime di principio
- Appunti, agende e altri documenti extracontabili possono fondare un accertamento induttivo se registrano operazioni aziendali e presentano, nel contesto, gravità, precisione e concordanza. La circostanza che siano rinvenuti presso un dipendente o un terzo non li rende inutilizzabili.
- Quando l’Amministrazione dispone di elementi presuntivi idonei, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta; una ricostruzione alternativa o contestazioni generiche non sono sufficienti.
- Nel processo tributario d’appello non è consentito introdurre una nuova ragione di impugnazione tramite memoria o documenti: tali elementi possono sostenere soltanto difese già proposte in primo grado.
- Una sentenza penale di assoluzione o una decisione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, poiché i presupposti e gli standard probatori dei due giudizi sono differenti.
- In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti: occorre individuare un vizio della motivazione o della legge e confrontarsi puntualmente con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
- Per contestare una statuizione come non definitiva o non acquiesciuta, occorre indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti; il richiamo generico alle difese precedenti non soddisfa l’onere di autosufficienza.
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