Cassazione Civile, Ordinanza n. 35671/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società mutuataria ha convenuto in giudizio la banca chiedendo, con riferimento a un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2008, che fossero dichiarati usurari gli interessi e i costi pattuiti. La doglianza ruotava in particolare attorno alla clausola relativa alla penale per estinzione anticipata del mutuo: secondo l'attrice, considerando il costo complessivo promesso dalla mutuataria anche nello scenario in cui la banca avesse chiesto il rimborso immediato per decadenza dal beneficio del termine o risoluzione, il tasso avrebbe superato la soglia antiusura. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stato confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la dichiarata inammissibilità dell'istanza di rilievo officioso dell'usura pattizia e dell'integrazione della perizia di parte, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità anche se non dedotta come specifico motivo di appello; 2) la violazione della disciplina antiusura, assumendo che la penale di estinzione anticipata dovesse essere computata tra i costi collegati all'erogazione del credito; 3) l'ingiusta condanna alle spese di lite, invocandone la compensazione per l'asserita oscillazione giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il rilievo officioso della nullità è precluso quando sul punto si sia formato giudicato interno: nel caso concreto la censura sull'usurarietà, nella parte non dedotta con rituale motivo di appello, non poteva essere introdotta tramite istanza tardiva. Ha rigettato anche il secondo motivo, aderendo al principio secondo cui la commissione/penale di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce un costo da includere nel calcolo del tasso soglia, essendo un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo e non una remunerazione dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, divieto non violato nel caso di specie in presenza di totale soccombenza della ricorrente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per contestare la tardività delle deduzioni in appello; la Corte ne valorizza l'effetto preclusivo in presenza di giudicato interno
evocato nel motivo relativo al rilievo officioso della nullità
richiamato a sostegno del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità, ma nei limiti del giudicato interno
invocato per chiedere la gratuità del mutuo in caso di usura
richiamato quale norma cardine della disciplina antiusura e del principio di onnicomprensività degli oneri collegati al credito
citata nel motivo di ricorso insieme alla disciplina antiusura
citata come fonte della disciplina sul tasso soglia antiusura e sull'onnicomprensività dei costi rilevanti
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di onnicomprensività
art. 1, comma 1, D.L. 394/2000
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina antiusura
richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio una causa di nullità incontra il limite del giudicato interno: se la questione non è stata ritualmente devoluta in impugnazione e si è consolidata la decisione sul punto, il rilievo officioso è precluso.
- In tema di usura bancaria, la penale o commissione per estinzione anticipata del finanziamento non va computata nel tasso soglia quando non costituisce costo dell'erogazione del credito né remunerazione della durata dell'utilizzazione del denaro, ma corrispettivo per lo scioglimento anticipato del rapporto.
- Le spese processuali possono essere censurate in cassazione solo per violazione del principio per cui non possono gravare sulla parte vittoriosa; la scelta di compensarle o di liquidarle in concreto resta, nei limiti di legge, apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
- La deduzione di una nullità contrattuale in sede di legittimità non può servire a superare le preclusioni derivanti dal mancato esercizio dei rimedi e delle censure nei gradi di merito.
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