Cassazione Civile, Ordinanza n. 32762/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2011 emesso nei confronti di un istituto scolastico. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della scuola, annullando l'atto per due ragioni principali: da un lato, per l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; dall'altro, per asserito difetto di motivazione dell'avviso, ritenuto carente perché non avrebbe esplicitato le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione invocata dalla contribuente ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, nonché per il fatto che in precedenza l'ente avrebbe riconosciuto l'esenzione e concesso finanziamenti. Il Comune ha proposto quattro motivi: i primi due per violazione degli artt. 12, comma 7, e 10-bis della L. n. 212/2000, sostenendo che per l'ICI, tributo locale, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; il terzo per violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, lamentando l'erroneità dell'affermazione di difetto motivazionale; il quarto per violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000, contestando l'idea che il precedente riconoscimento dell'esenzione e dei finanziamenti impedisse al Comune di riesaminare i presupposti dell'imposta. La scuola ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato su profili accessori, tra cui le spese del primo grado e la correzione della motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune. Ha affermato che, in materia di ICI, tributo locale non armonizzato, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni di legge; pertanto la CTR aveva errato nell'annullare l'avviso per tale sola ragione. Ha inoltre ritenuto infondato il rilievo di difetto di motivazione dell'avviso, chiarendo che per gli avvisi ICI è sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, senza necessità di esporre anche le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente invocabile, essendo onere del contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dall'imposta. Ha aggiunto che un precedente riconoscimento dell'esenzione non impedisce all'ente di riesaminare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito quanto al primo motivo e inammissibile quanto agli altri tre, perché proposto dalla parte vittoriosa su questioni non decise e senza soccombenza attuale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese e per le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto sufficientemente esposto quanto ai fatti e alla vicenda processuale, in ossequio al requisito di specificità e autosufficienza.
i motivi sono stati ricondotti alle categorie legali di impugnazione previste dalla norma.
non ricorreva l'inammissibilità per mancata allegazione di elementi idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale, poiché la sentenza impugnata si poneva solo apparentemente in linea con i precedenti.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è limitato ai casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
richiamato come norma la cui violazione era stata dedotta dal Comune, ma la Corte ha risolto la questione negando un obbligo generalizzato di contraddittorio per l'ICI.
art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
norma invocata dalla contribuente per l'esenzione ICI; la Corte ha osservato che la verifica dei presupposti dell'esenzione va dedotta e provata dal contribuente.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
gli avvisi di liquidazione e accertamento ICI devono essere motivati sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa, ma non devono indicare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione.
richiamato dalla parte ricorrente come parametro di motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso nei termini propri della disciplina tributaria.
il precedente riconoscimento dell'esenzione e la concessione di finanziamenti non precludevano al Comune il riesame dei presupposti impositivi.
art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992
richiamato in via analogica come precedente disciplina della motivazione degli atti ICI.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non è stato dovuto il contributo ulteriore per il ricorso incidentale, poiché non vi è stato rigetto integrale né integrale declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma introduttiva del contributo ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di tributi locali non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è un principio generalizzato: la sua omissione determina invalidità dell'atto solo quando l'obbligo sia previsto da una specifica norma.
- Per i tributi armonizzati, la lesione del contraddittorio può rilevare solo se il contribuente indica in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere e tali difese non risultano pretestuose.
- La motivazione di un avviso di accertamento ICI è sufficiente quando espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non è necessario confutare espressamente ogni possibile causa di esenzione astrattamente ipotizzabile.
- L'onere di allegare e provare la sussistenza di una causa di esenzione o esclusione dall'imposta grava sul contribuente.
- Un precedente riconoscimento amministrativo di un'esenzione non impedisce all'ente impositore di riesaminare successivamente i presupposti legali e fattuali dell'agevolazione.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse quando è proposto dalla parte integralmente vittoriosa su questioni sulle quali il giudice di merito non si è pronunciato per assorbimento e non vi è soccombenza attuale.
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