Sentenza del 14/11/2023 n. 31626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione TARI per l'annualità 2015: il Comune impugnava la decisione della CTP che aveva riconosciuto la non tassabilità, per parte di superficie, dei locali adibiti a deposito e vendita occupati dalla società contribuente, ritenendo che su tali aree si producessero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali costituiti da imballaggi (soprattutto terziari) smaltiti autonomamente dalla società. Il Comune deduceva, tra l'altro, che i rifiuti da imballaggio secondari e terziari potevano essere assimilati ai rifiuti urbani per regolamento comunale e che la contribuente non avrebbe correttamente assolto l'onere di denuncia e di prova richiesto per ottenere la non tassazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso del Comune, confermando che: a) gli imballaggi terziari (e i secondari se non è attivata la raccolta differenziata) non possono essere assoggettati al circuito di privativa comunale e quindi la parte variabile della TARI non è dovuta per le superfici ove si producono in via continuativa e prevalente tali rifiuti; b) grava sul contribuente l'onere di provare continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali e l'avvenuto smaltimento autonomo, prova che nel caso era stata ritenuta fornita tramite denuncia integrata, documentazione e perizia. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo del Comune: ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva valutato correttamente la debenza della quota fissa della tariffa (sempre dovuta in relazione al mero possesso o detenzione di superfici idonee a produrre rifiuti), e perciò ha cassato la sentenza limitatamente alla questione della quota fissa, rinviando alla CTR d'appello dell'Abruzzo in diversa composizione per riesame anche sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 94/62/CE (mod. da Direttiva 2004/12/CE)
Definisce la nozione di imballaggio (primario, secondario, terziario) e fornisce criteri interpretativi utilizzati per qualificare gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio ai fini della gestione e dell'esclusione dal circuito urbano.
D.Lgs. n. 22/1997 (richiamato nel D.Lgs. n.152/2006)
Normativa previgente sulla gestione degli imballaggi la cui disciplina è confluita nel Codice dell'Ambiente; posta a fondamento della specialità del regime degli imballaggi.
D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), art. 218 e art. 221
art. 218; art. 221 commi 3 e 4
Riproduce le definizioni europee di imballaggio e rifiuto da imballaggio; prevede che per alcuni tipi di imballaggi (terziari) viga un regime che consente al produttore lo smaltimento autonomo, escludendo il loro conferimento nel normale circuito urbano.
L. n. 147/2013, art. 1, commi 641, 642, 649, 659, 682, 684, 685, 654
commi 641, 642, 649, 684, 685 e correlati
Stabilisce il presupposto della TARI (possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani), prevede l'esclusione dalla superficie tassabile delle parti ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali se comprovato lo smaltimento a carico del produttore, disciplina l'obbligo dichiarativo del contribuente e demandata al regolamento comunale la disciplina di riduzioni/esenzioni.
Richiamato dal Comune ma la Corte non ha accolto la censura in relazione all'esclusione generale; serve nel quadro normativo di riferimento ma non sovverte la specialità degli imballaggi terziari.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7 (richiamo giurisprudenziale)
Consente al giudice tributario di disapplicare regolamenti comunali incompatibili con norme superiori; applicato per disapplicare le previsioni regolamentari che assimilano imballaggi terziari agli urbani.
Richiede che chi agisce in giudizio provi i fatti che fondano la propria domanda; la Corte ha ritenuto correttamente posto l'onere probatorio a carico del contribuente e adempiuto nel caso.
Codice di Procedura Civile, art. 115 e 116
art. 115 c.p.c.; art. 116 c.p.c., comma 1
Limiti della censura in Cassazione sull'apprezzamento delle prove: la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito salvo violazioni manifeste; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune critiche valutative del Comune.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non è attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e, quindi, la parte variabile della TARI non si applica alle superfici dove tali rifiuti si producono in via continuativa e prevalente.
- Il contribuente che pretende la non tassazione di una parte di superficie per produzione prevalente di rifiuti speciali ha l'onere di provarne la natura, la continuità/prevalenza e l'avvenuto smaltimento autonomo (es. fatture di ditte autorizzate, perizia, planimetrie); tale prova può essere integrata anche in sede giudiziale e valutata dal giudice di merito.
- I regolamenti comunali che prevedono l'assimilazione degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani sono disapplicabili dal giudice tributario nella parte incompatibile con la normativa nazionale/ comunitaria sugli imballaggi.
- La TARI è composta da una quota variabile (collegata alla produzione di rifiuti) e da una quota fissa: la quota variabile può essere esclusa se provata la produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, mentre la quota fissa è comunque dovuta in relazione al mero possesso o detenzione di superfici idonee a produrre rifiuti.
- La denuncia/variazione presentata dal contribuente ha la funzione di informare l'ente e può essere integrata; l'ammissione di integrazioni e valutazioni probatorie compete al giudice di merito che apprezza la documentazione complessiva.
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