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Sentenza

Sentenza del 14/11/2023 n. 37 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

ICI - Avviso di accertamento - Fabbricati accatastati nel gruppo D in attesa di attribuzione della rendita definitiva - Determinazione della base imponibile - Valore degli immobili ricavato in via presuntiva - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento ICI relativo a fabbricati classificati nel gruppo D in attesa di attribuzione della rendita definitiva; contestazione della determinazione della base imponibile operata dal Comune che ha applicato l'aliquota su un valore degli immobili ricavato in via presuntiva sulla base di una perizia tecnica effettuata da altro ente pubblico per finalità diverse, perizia non allegata agli atti, non comunicata al contribuente e non depositata in giudizio.

La decisione

Il giudice ha ritenuto illegittimo l'accertamento. È stato affermato che il metodo collegato alle iscrizioni contabili previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992 si applica ai fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno di iscrizione con rendita. Secondariamente il Comune può procedere senza aver chiesto il classamento all'Ufficio del Catasto applicando il criterio generale di cui al comma 4 (calcolo della rendita per confronto con immobili similari censiti). Viceversa il Comune non può applicare l'aliquota a un valore desunto in via presuntiva da una perizia di altro ente, non documentata e non conoscibile dal contribuente; tale accertamento è stato annullato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992

    Comma 3: il metodo basato sulle iscrizioni contabili si applica ai fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno di iscrizione con rendita. Comma 4: criterio generale alternativo che autorizza il Comune a determinare la rendita mediante confronto con immobili similari già censiti quando non è possibile applicare il comma 3.

Massime di principio

  • Per i fabbricati del gruppo D non ancora iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese vale prioritariamente il metodo collegato alle iscrizioni contabili (art.5, comma 3 d.lgs. 504/1992).
  • Il Comune, prima di procedere con accertamenti basati su valutazioni esterne, dovrebbe chiedere il classamento all'Ufficio del Catasto; in mancanza può ricorrere al confronto con immobili similari (art.5, comma 4).
  • Non è legittimo determinare la base imponibile applicando l'aliquota a un valore desunto in via presuntiva da una perizia di altro ente pubblico finalizzata ad altro scopo, se tale perizia non è prodotta, non è conosciuta dal contribuente e non è depositata in giudizio.
  • L'onere di provare il valore degli immobili gravante sul Comune richiede documentazione accessibile e opponibile al contribuente; decisioni basate su elementi non comunicati al contribuente sono vulnerabili a impugnazione.
  • Se il Comune intende utilizzare una perizia o altro atto tecnico deve allegarlo agli atti di accertamento e consentirne la conoscenza e la contestazione da parte del contribuente.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare se ricorrono i requisiti per l'applicazione del comma 3 (iscrizioni contabili, possesso intero da parte di impresa, contabilizzazione distinta) prima di accettare valutazioni presuntive esterne.

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