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Sentenza

Sentenza del 14/11/2023 n. 31649 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugnava la decisione della CTP che aveva escluso la tassabilità delle superfici adibite a magazzino e vendita ritenendo che la società producesse prevalentemente rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) smaltiti autonomamente; il Comune sosteneva invece che tali rifiuti potevano essere assimilati agli urbani per regolamento comunale, che la denuncia della società era lacunosa e che non risultava dimostrata la produzione "in via continuativa e prevalente" di rifiuti speciali non assimilabili, con conseguente obbligo di applicare la TARI (o quantomeno la parte fissa) sulle superfici contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando il principio per cui gli imballaggi terziari e, in assenza di raccolta differenziata, gli imballaggi secondari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che i regolamenti che prevedano tale assimilazione vanno disapplicati). Tuttavia ha accolto i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, rilevando gravi lacune motivazionali della Commissione Tributaria Regionale: i giudici d'appello non hanno compiuto verifiche concrete sulla prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali, non hanno esaminato adeguatamente il contenuto della denuncia né valutato l'adempimento degli obblighi dichiarativi, e non hanno considerato correttamente la distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in parte e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione perché colmi le lacune motivazionali e applichi i principi di diritto richiamati. La Corte ha altresì disposto le spese del giudizio di cassazione nella misura di competenza della rinvio.

Norme richiamate

  • Direttiva 94/62/CE (e modifica 2004/12/CE)

    Definisce il concetto di imballaggio e rifiuto da imballaggio applicabile a imballaggi primari, secondari e terziari; quadro di riferimento per recepimento nel diritto interno.

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), artt. 218, 221, 226

    Riproduce e chiarisce le definizioni e la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; conferma il regime speciale per imballaggi terziari (divieto di conferimento nel circuito comunale) e disciplina obblighi di gestione a carico dei produttori.

  • L. n. 147/2013, art. 1, commi 641, 642, 649, 684

    Comma 641: "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione... suscettibili di produrre rifiuti urbani."; Comma 649: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali... a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento..."

    Stabilisce il presupposto della TARI, il regime di esclusione per superfici ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali purché il produttore dimostri lo smaltimento conforme; demandà ai regolamenti comunali la disciplina delle riduzioni e delle esenzioni (ma non può derogare al divieto legale di assimilazione degli imballaggi terziari).

  • D.Lgs. n. 22/1997 (richiamato storicamente)

    Normativa originaria sulla gestione degli imballaggi richiamata per continuità normativa; utile per interpretazione sistematica delle regole delegate ai produttori.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Consente al giudice tributario la disapplicazione delle norme regolamentari comunali illegittime nella determinazione dell'obbligazione tributaria (richiamata per i casi di disapplicazione dei regolamenti comunali che assimilino imballaggi non assimilabili).

  • Regolamento comunale TARI (art. 3, art. 9, art. 25)

    Il regolamento comunale disciplina riduzioni/esenzioni e procedure dichiarative; tuttavia le previsioni che assimilino imballaggi terziari/secondari (senza i presupposti di legge) sono disapplicabili alla luce della normativa ambientale e giurisprudenza consolidata.

  • D.P.R. n. 158/1999, art. 3

    Citato nella doglianza del Comune; richiamato per questioni di competenze/definizioni tecniche ma la Corte non ha ritenuto decisiva la sua applicazione rispetto alla disciplina degli imballaggi.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio della prova: l'onere della prova spetta al soggetto che deduce il fatto (richiamato in relazione all'onere probatorio del contribuente per dimostrare la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali).

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 360 c.p.c. e norme processuali

    Richiamate per vizio di motivazione, omissione di pronuncia e per i motivi di cassazione (art. 360); la Corte ha ritenuto che la CTR abbia omesso accertamenti e motivazioni necessari.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non è attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: il conferimento al circuito comunale è vietato e la parte variabile della TARI non si applica alle superfici ove tali rifiuti si formano in via continuativa e prevalente.
  • Spetta al contribuente che invoca l'esclusione o la riduzione della TARI dimostrare la produzione 'in via continuativa e prevalente' di rifiuti speciali e l'avvenuto trattamento/smaltimento conforme alla normativa vigente; la disponibilità dell'area genera una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti urbani che il contribuente deve superare.
  • Anche se il contribuente dimostra la produzione prevalente di rifiuti speciali, la parte fissa della TARI rimane generalmente dovuta integralmente poiché finanzia i costi essenziali del servizio e si basa sul mero possesso/detenzione delle superfici.
  • I regolamenti comunali che prevedano l'assimilazione di imballaggi terziari (o secondari in assenza di raccolta) agli urbani sono disapplicabili dal giudice tributario nella parte in cui contrastano con la normativa ambientale e i principi di legge.
  • In caso di contestazione giudiziaria il giudice deve compiere accertamenti concreti sulla prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali, sull'idoneità della denuncia e sull'ottemperanza agli obblighi dichiarativi; omissioni motivazionali su tali punti comportano cassazione e rinvio.
  • Se la raccolta differenziata comunale è attivata per specifiche tipologie di imballaggio, ci possono essere margini di assimilazione dei secondari; ma ciò dipende da attivazione effettiva del servizio e da norme/regolamenti conformi al quadro normativo sovraordinato.

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