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Sentenza

Sentenza del 14/11/2023 n. 31631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per accise su gasolio relativi agli anni 2013-2015; la CTR aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo rispettato il contraddittorio endoprocedimentale e fondate le riprese fiscali per carenza della documentazione contabile (mancanza di indicazione dei numeri di targa dei mezzi riforniti e assenza di data certa dei contratti di comodato per mezzi terzi). Rodela ha impugnato in Cassazione denunciando: 1) motivazione insufficiente della CTR; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale (TUA art.19 e L.212/2000 art.12 comma 7), anche per omissione del processo verbale di constatazione; 3) violazione del DPR 445/2000 (art.71 e 75) per mancato invito alla regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive ritenute false.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non affetta da vizio formale; ha applicato la disciplina aggiornata (TUA art.19, come modificato dal D.L. 193/2016) ritenendo che il contraddittorio endoprocedimentale si applica anche alle verifiche 'a tavolino' ma che l'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente senza essere obbligata a riportarne la valutazione nell'atto impositivo. Nel caso concreto il PVC del 5 dicembre 2017, sottoscritto dal legale rappresentante, ha avviato il termine di 60 giorni entro i quali la società non ha depositato osservazioni; quindi non è valsa la censura sulla carenza del contraddittorio. Quanto all'art.71 DPR 445/2000, la Corte ha ritenuto che la norma sulla regolarizzazione non si applica alle dichiarazioni sostitutive che presentano falsità, come accertato in fatto dalla CTR. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e Rodela condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamata nel motivo di doglianza sulla motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la questione attiene alla valutazione dei fatti e la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132 c.p.c.

    Citato in relazione alla critica sulla motivazione; la Corte ha distinto tra vizio motivazionale (che riguarda i fatti) e questioni di diritto, ritenendo infondata la censura.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 19 (TUA)

    Nel rispetto del principio di cooperazione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17

    La Corte interpreta la disposizione in continuità con L. 212/2000 art.12 comma 7: il termine dilatorio di 60 giorni si applica anche alle verifiche 'a tavolino'; l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligato ad esplicitare tale valutazione nell'atto impositivo. Se il contribuente non presenta osservazioni entro 60 giorni, l'atto successivo non è viziato per omissione del contraddittorio.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Principio di cooperazione e contraddittorio endoprocedimentale con termine dilatorio; la Corte applica il medesimo paradigma al TUA dopo la modifica del 2016, affermando che l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non necessariamente riportarle nell'atto.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 4-ter (conv. L. n. 225/2016)

    Ha introdotto/modificato l'applicazione del termine dilatorio di 60 giorni all'art.19 TUA estendendo il contraddittorio anche alle verifiche d'ufficio; la Corte ne valorizza l'effetto estensivo rispetto alla precedente giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71, comma 3

    Prevede l'obbligo di notifica dell'irregolarità per dichiarazioni non false al fine della regolarizzazione. La Corte ha ritenuto che la norma non si applica in caso di falsità delle dichiarazioni sostitutive, che sono state accertate nel caso concreto.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4-bis

    Citato storicamente dalla Corte come parte della giurisprudenza pregressa in materia di diritti doganali/accise; la Corte però ritiene superata la precedente teoria dalla modifica normativa del 2016.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla L. 212/2000 art.12 comma 7 è applicabile anche, per effetto della modifica del 2016, alle verifiche d'ufficio e agli accertamenti in materia di accise (TUA art.19 comma 4): il contribuente ha 60 giorni dal PVC per presentare osservazioni.
  • L'Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni del contribuente nel termine dilatorio, ma non è obbligata a riportare nell'atto impositivo la dettagliata esposizione di tale valutazione; l'assenza di tale esposizione non determina automaticamente nullità dell'atto.
  • La mancata presentazione di osservazioni entro il termine di 60 giorni rende inefficace la censura per violazione del contraddittorio, a condizione che il PVC costituisca valido avvio del termine e sia stato correttamente notificato/sottoscritto.
  • Le norme di regolarizzazione previste dal DPR 445/2000 (art.71) si applicano alle irregolarità non riconducibili a falsità; se sono accertate falsità nelle dichiarazioni sostitutive, l'obbligo di invitare alla regolarizzazione non opera.
  • La valutazione della motivazione del giudice d'appello riguarda principalmente la ricostruzione dei fatti; le censure sulla motivazione devono dimostrare che la sentenza è priva di fondamento logico o non espone il percorso argomentativo, altrimenti la motivazione è considerata sufficiente.
  • In tema di accise e diritti doganali l'assetto delle garanzie procedurali va interpretato alla luce delle modifiche legislative più recenti; la giurisprudenza antecedente può essere superata quando la norma nuova estende o chiarisce il campo di applicazione del contraddittorio.

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