Cassazione Civile, Ordinanza n. 10388/2025 del 20/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di somme versate a titolo di "euroritenuta" su interessi maturati su conti correnti e depositi titoli detenuti in Svizzera. La contribuente aveva regolarizzato le attività estere mediante adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) prevista dal d.l. n. 167 del 1990 e dalla l. n. 186 del 2014, sostenendo di avere diritto al rimborso per evitare una doppia imposizione, anche alla luce della disciplina europea e degli accordi con la Svizzera. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la C.T.R. del Piemonte aveva invece ritenuto che il diritto al rimborso/scomputo presupponesse la previa e regolare dichiarazione del reddito estero nella dichiarazione annuale e aveva equiparato la voluntary disclosure all'accertamento con adesione, negando quindi il rimborso. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione della direttiva 2003/48/CE, dell'accordo UE-Svizzera, del d.lgs. n. 84 del 2005, dell'art. 53 Cost. e degli artt. 165 e 169 T.U.I.R., per avere la CTR escluso il rimborso per il solo fatto dell'originaria omissione dichiarativa; 2) violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 218 del 1997, per aver assimilato la voluntary disclosure all'accertamento con adesione, nonostante i due istituti siano diversi e la prima non precluda la richiesta di rimborso dell'euroritenuta. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello relativi all'ammissibilità dell'istanza, alla legittimazione e alla quantificazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, in tema di divieto di doppia imposizione, il contribuente fiscalmente residente in Italia può ottenere il rimborso dell'euroritenuta pagata all'estero sugli interessi di disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere anche se non aveva originariamente adempiuto agli obblighi dichiarativi ex art. 165 T.U.I.R., purché abbia successivamente aderito alla voluntary disclosure. La Corte ha escluso che la procedura di collaborazione volontaria sia assimilabile all'accertamento con adesione: l'irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria e non impedisce la domanda di rimborso prevista dalla disciplina comunitaria e interna di recepimento. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 10, 11 e 14 della direttiva 2003/48/CE
la direttiva è letta come disciplina speciale di matrice unionale finalizzata a evitare la doppia imposizione sui redditi da risparmio e a consentire il rimborso/credito d'imposta.
art. 9 dell'accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004
richiamato come fonte convenzionale rilevante nel coordinamento contro la doppia imposizione.
art. 10 del d.lgs. n. 84 del 2005
disposizione di recepimento dell'euroritenuta; viene interpretata come norma che consente il rimborso anche quando l'art. 165 T.U.I.R. non sia applicabile.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di evitare una tassazione non coerente con la capacità contributiva e la doppia imposizione.
art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986
la Corte chiarisce che il richiamo contenuto nel d.lgs. n. 84 del 2005 attiene alle modalità di determinazione del credito d'imposta, ma non esaurisce né preclude il distinto rimborso dell'euroritenuta; l'omessa dichiarazione non comporta automaticamente il diniego del rimborso in caso di voluntary disclosure.
art. 169 del d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come indice del coordinamento favorevole al contribuente tra norme interne e accordi internazionali contro la doppia imposizione.
art. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 218 del 1997
invocati per sostenere che la voluntary disclosure non è equiparabile all'accertamento con adesione.
richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; il testo appare verosimilmente riferito all'art. 112 c.p.c., ma la Corte tratta la censura come assorbita.
art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale per denunciare un'omessa pronuncia su eccezioni/motivi di appello nel processo tributario.
art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973
menzionato per ribadire la salvezza degli accordi internazionali in materia di imposte sui redditi.
art. 5 quater, comma 1, lett. b), del d.l. n. 167 del 1990
norma sulla voluntary disclosure letta come rinvio funzionale alla procedura amministrativa, non come assimilazione sostanziale all'accertamento con adesione.
art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato dalla disciplina della voluntary disclosure solo per individuare la procedura di gestione degli atti, non per estendere alla collaborazione volontaria gli effetti tipici dell'accertamento con adesione.
Massime di principio
- In tema di divieto di doppia imposizione sui redditi di fonte estera, il sistema interno deve essere interpretato in modo coordinato con le fonti unionali e convenzionali, quando queste siano più favorevoli al contribuente o abbiano funzione speciale prevalente.
- Il mancato assolvimento originario degli obblighi dichiarativi non esclude, di per sé, il diritto al rimborso dell'euroritenuta se il contribuente abbia successivamente regolarizzato la posizione mediante voluntary disclosure, perché il rimborso è istituto distinto dal credito d'imposta ex art. 165 T.U.I.R.
- La voluntary disclosure è una procedura di autodenuncia spontanea e unilaterale, diversa dall'accertamento con adesione: l'irretrattabilità riguarda la dichiarazione confessoria e i dati regolarizzati, non anche la possibilità di far valere diritti restitutori previsti da norme sovraordinate.
- Il richiamo della disciplina della collaborazione volontaria alle regole dell'accertamento con adesione ha funzione meramente procedurale e non comporta l'estensione degli effetti sostanziali tipici di quel diverso istituto.
- Quando un motivo di ricorso principale viene accolto e comporta la cassazione con rinvio, i motivi incidentali che investono questioni assorbite o non esaminate dal giudice di merito restano assorbiti e dovranno essere eventualmente riesaminati in sede di rinvio.
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