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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10387/2025 del 20/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate a istanze di rimborso relative alle ritenute IRPEF applicate, con aliquota media, sulle somme corrisposte a un ex dirigente Enel dal fondo previdenziale integrativo Fondenel, nel quale era confluito il precedente fondo P.I.A. I contribuenti sostenevano che tali somme dovessero essere trattate come redditi di capitale, soggetti alla ritenuta del 12,50% prevista per il rendimento netto dei capitali assicurativi, e non come trattamento di fine rapporto o prestazione assimilata soggetta a tassazione separata. Dopo un primo giudizio favorevole ai contribuenti e due cassazioni con rinvio, nel secondo rinvio la CTR, anche sulla base di CTU, ha rigettato la domanda ritenendo non provata l’esistenza e quantificazione di un rendimento netto derivante da gestione sul mercato del capitale, ma solo una componente di rendimento di matrice matematico-attuariale frutto della capitalizzazione degli accantonamenti. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme fiscali sul regime applicabile, assumendo errata la negazione dell’aliquota del 12,50%; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione della certificazione ENEL; 3) omesso esame della quantificazione del rendimento; 4) violazione delle norme sul processo tributario e dell’art. 2697 c.c. per mancata acquisizione, da parte del CTU, di ulteriore documentazione ritenuta necessaria; 5) omesso esame e violazione dell’onere della prova per avere la CTR addossato al contribuente le conseguenze della mancata prova del fatto costitutivo del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio non poteva rimettere in discussione il principio di diritto già fissato dalle Sezioni Unite, e la CTR vi si era correttamente conformata. Ha respinto il secondo motivo perché, nel giudizio di rimborso, la mancata contestazione su uno specifico conteggio non superava la contestazione radicale dell’an debeatur del rimborso; inoltre, nel processo tributario, la non contestazione opera sul piano probatorio ma non restringe il thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la verifica dell’esistenza del rendimento netto costituiva accertamento demandato al giudice del rinvio, non solo mera quantificazione del quantum. Ha rigettato anche il quarto e il quinto motivo: nel giudizio di rimborso l’onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente, che doveva dimostrare l’esistenza e l’ammontare del rendimento netto assoggettabile all’aliquota del 12,50%; tale prova non era emersa, e il CTU non poteva supplire alla mancanza con acquisizioni volte a provare i fatti principali. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimetterne in discussione la correttezza in iure.
  • Nelle prestazioni erogate da fondi previdenziali integrativi a capitalizzazione di versamenti, il trattamento fiscale differenziato riguarda, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la distinzione tra sorte capitale e rendimento netto: solo quest’ultimo può beneficiare dell’aliquota del 12,50%.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; l’Ufficio può limitarsi a contestare il diritto al rimborso senza dover allegare ulteriori fatti specifici oltre a quanto già contenuto nell’atto impugnato.
  • Il principio di non contestazione nel processo tributario opera sul piano probatorio e non impedisce all’Amministrazione di negare in radice la spettanza del rimborso; non trasforma il silenzio dell’Ufficio in ammissione del credito.
  • Il CTU può acquisire documenti utili allo svolgimento dell’incarico, ma non può sostituirsi alle parti nella prova dei fatti principali costitutivi della domanda; se il rendimento netto non è provato sulla base della documentazione disponibile, la domanda di rimborso deve essere rigettata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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