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Sentenza

Sentenza del 14/11/2024 n. 29461 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Luxottica aveva esercitato il 18 dicembre 2015 l'opzione per il regime Patent Box, allora applicabile anche ai marchi d'impresa, e il 24 novembre 2017 aveva stipulato con l'Agenzia un accordo preventivo. Il 27 settembre 2019 aveva chiesto il rinnovo dell'accordo, ma l'Ufficio lo aveva negato il 4 dicembre 2019, sostenendo che la disciplina sopravvenuta non consentiva più di agevolare i marchi né di rinnovare l'opzione. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso di Luxottica e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 1372/2022 depositata il 6 aprile 2022, aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: falsa applicazione dell'art. 56, comma 3, del D.L. n. 50/2017, sostenendo che le opzioni anteriori cessassero alla scadenza quinquennale e non fossero rinnovabili; e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, contestando la disapplicazione dell'art. 13 del D.M. 28 novembre 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e l'intero ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la disciplina transitoria dell'art. 56, comma 3, del D.L. n. 50/2017 mantiene applicabile, entro il limite ultimo del 30 giugno 2021, la disciplina sostanziale e procedimentale vigente quando fu esercitata l'opzione originaria, compresa la possibilità di rinnovo prevista dalla legge e dal D.M. 30 luglio 2015. Ha quindi ritenuto corretta la disapplicazione, da parte del giudice tributario, della previsione regolamentare del D.M. 28 novembre 2017 che escludeva il rinnovo, perché in contrasto con la norma primaria. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 7.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché l'Amministrazione è ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 56, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    la disciplina transitoria dettata dal succitato art. 56, comma 3, del D.L. n. 50/2017 come convertito dalla L. n. 96/2017 deve essere intesa nel senso dell'applicabilità, entro il limite temporale ultimo del 30 giugno 2021, della disciplina sostanziale e procedimentale vigente al tempo dell'esercizio dell'originaria opzione

    Per le opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, la disciplina previgente continua ad applicarsi entro il 30 giugno 2021. Il regime transitorio conserva anche le modalità di rinnovo previste quando l'opzione originaria fu esercitata.

  • Art. 1, comma 37, della L. 23 dicembre 2014, n. 190

    essendo rimasta immutata anche la disciplina di cui al comma 37 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, secondo cui "(i) soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile"

    La disposizione stabiliva la durata quinquennale dell'opzione e ne consentiva il rinnovo. Tale facoltà resta rilevante per le opzioni anteriori alla modifica, nei limiti temporali della disciplina transitoria.

  • Art. 1, comma 39, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 56, comma 1, del D.L. n. 50/2017

    Il comma 2 dell'art. 56 del citato decreto-legge ha quindi previsto la decorrenza dell'applicabilità delle nuove disposizioni di cui al comma 1, mentre il comma 3 del medesimo art. 56, nel dettare la disciplina transitoria, ha stabilito che (l)e disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014

    La riforma ha escluso i marchi dal perimetro dei beni agevolabili secondo la nuova disciplina, ma ha salvaguardato temporaneamente le opzioni già esercitate nei periodi indicati. La salvaguardia va letta insieme alla disciplina previgente applicabile a quelle opzioni.

  • Art. 13, comma 1, del D.M. 28 novembre 2017

    Quanto innanzi esposto porta al consequenziale rigetto anche del secondo motivo di ricorso, dovendo ritenersi conforme a diritto la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui, ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, ha disapplicato il disposto della disciplina regolamentare dell'art. 13 del D.M. 28 novembre 2017, il cui testo è stato sopra trascritto, per contrasto con la normativa primaria di cui all'art. 56, comma 3, del D.L. n. 50/2017 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017.

    La previsione regolamentare che limitava la durata dell'opzione sui marchi al 30 giugno 2021 e ne escludeva il rinnovo è stata disapplicata nel caso concreto perché contrastante con la disciplina primaria transitoria.

  • Art. 6 del D.M. 30 luglio 2015

    La Corte lo richiama quale fonte della definizione dei beni immateriali assoggettabili al Patent Box secondo la disciplina vigente al momento dell'opzione originaria, inclusi allora i marchi d'impresa.

  • Art. 4, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015

    secondo cui "(l')opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile)

    La disciplina attuativa previgente riconosceva il rinnovo dell'opzione quinquennale; essa continua a operare, per le opzioni salvaguardate, entro il limite temporale della disciplina transitoria.

  • Art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione consente al giudice tributario di disapplicare un regolamento illegittimo rilevante ai fini della decisione. La Corte ha ritenuto corretta la disapplicazione della clausola del D.M. 28 novembre 2017 incompatibile con la norma primaria transitoria.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente quando questa è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    È la norma processuale in base alla quale l'Agenzia ha denunciato in Cassazione la falsa applicazione delle disposizioni sostanziali e tributarie; i due motivi sono stati entrambi rigettati.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    La norma è richiamata per la memoria illustrativa depositata da Luxottica nel giudizio di legittimità; non ha determinato una statuizione autonoma.

Massime di principio

  • Quando una riforma esclude una categoria di beni da un regime agevolativo ma introduce una disciplina transitoria per le opzioni già esercitate, occorre verificare il testo e la finalità della salvaguardia: essa può mantenere applicabili anche le regole previgenti sul rinnovo, non soltanto gli effetti già maturati.
  • Una limitazione introdotta da un decreto ministeriale non può restringere la disciplina transitoria fissata da una legge. Se il regolamento contrasta con la norma primaria, il giudice tributario può disapplicarlo ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Nel caso deciso, il rinnovo delle opzioni Patent Box sui marchi esercitate nel 2015 o 2016 era ammesso secondo la disciplina previgente, entro il limite finale del 30 giugno 2021; la decisione non afferma una rinnovabilità senza limiti temporali né estende il regime oltre tale data.

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