Sentenza del 14/11/2024 n. 29463 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva chiesto il 12 dicembre 2017 il rimborso delle ritenute operate sulla pensione per gli anni 2013-2016, sostenendo di essere fiscalmente residente nel Regno Unito e invocando l'art. 18 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. L'Agenzia aveva negato il rimborso il 30 gennaio 2019. Dopo l'accoglimento parziale del ricorso da parte della CTP di Pescara per gli anni 2014-2016 e l'integrale accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR Abruzzo, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt. 4 e 18 della Convenzione e dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973. Ha contestato che la CTR avesse attribuito valore decisivo all'iscrizione anagrafica in Italia, senza valutare il trasferimento nel Regno Unito nel 2010 con la famiglia e la certificazione dell'autorità fiscale britannica attestante l'assoggettamento a imposta dal 1° gennaio 2013. La questione della decadenza per il 2013 era stata invece ritenuta dalla CTP, ma non è oggetto del principio risolutivo espresso dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo, cassato la sentenza n. 516/2021 della CTR Abruzzo e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà accertare in concreto i criteri convenzionali di residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali e, se necessario, soggiorno abituale. La sola iscrizione all'anagrafe italiana non può essere trattata come presunzione assoluta che escluda l'applicazione della Convenzione. Non è stato disposto direttamente il rimborso: l'esito dipende dagli accertamenti di fatto demandati al giudice di rinvio. A quest'ultimo è rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 18, paragrafo 1, Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329
"le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato".
Per le pensioni private derivanti da un cessato impiego, il potere impositivo spetta esclusivamente allo Stato di residenza individuato secondo la Convenzione; occorre quindi prima stabilire quale dei due Stati sia quello di residenza convenzionale del percettore.
Art. 4, paragrafo 2, lettere a) e b), Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni
"detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)"; "se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente".
Se entrambi gli Stati considerano una persona propria residente, la residenza ai fini della Convenzione si determina applicando in sequenza i criteri dell'abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e, quando i criteri precedenti non risolvono il conflitto, del soggiorno abituale. Il giudice deve verificarli concretamente.
Art. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"La normativa convenzionale, che trova applicazione nelle disposizioni concernenti le imposte sui redditi ( art. 75 , D.P.R. n. 600/1973 ) impone, quindi, la verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tie - break rule convenzionale".
Nella disciplina delle imposte sui redditi, le disposizioni convenzionali rilevanti devono essere applicate e il giudice di merito deve verificare i presupposti per risolvere il conflitto di residenza secondo la tie-break rule.
Art. 117, comma 1, Costituzione
"in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all' art. 117 , comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione".
Le norme pattizie contro le doppie imposizioni prevalgono sulle corrispondenti disposizioni nazionali, in ragione della loro specialità e dei vincoli internazionali che limitano l'esercizio della potestà legislativa.
Massime di principio
- Quando una persona è considerata residente da entrambi gli Stati, la residenza rilevante ai fini di una convenzione contro le doppie imposizioni va determinata applicando i criteri convenzionali, non attribuendo valore automaticamente decisivo a un singolo dato anagrafico nazionale.
- La certificazione dell'autorità fiscale estera che attesta l'assoggettamento a imposta è un elemento rilevante, ma non sostituisce l'accertamento concreto dei criteri convenzionali, quali abitazione permanente, centro degli interessi vitali e soggiorno abituale.
- Per le pensioni private ricadenti nell'art. 18 della Convenzione Italia-Regno Unito, l'imposizione spetta allo Stato di residenza convenzionale; stabilire quale sia tale Stato richiede l'applicazione della tie-break rule dell'art. 4.
- Le convenzioni fiscali internazionali prevalgono sulle norme nazionali corrispondenti quando disciplinano specificamente la materia, allo scopo di evitare la doppia imposizione.
- La Cassazione ha disposto il rinvio per nuovi accertamenti: l'accoglimento del ricorso non equivale al riconoscimento immediato del rimborso, che dipende dall'esito della verifica demandata al giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 nov 2024Sentenza del 14/11/2024 n. 29434 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 nov 2024Sentenza del 14/11/2024 n. 29442 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 nov 2024Sentenza del 14/11/2024 n. 29444 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 nov 2024Sentenza del 14/11/2024 n. 29447 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 nov 2024Sentenza del 14/11/2024 n. 29461 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 nov 2024Sentenza del 14/11/2024 n. 599 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →