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Sentenza

Sentenza del 14/11/2024 n. 29447 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento IRAP per il 2010, notificata via PEC il 13 settembre 2017, relativa a imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo dopo la decadenza da una rateizzazione. In Cassazione ha contestato: 1) che la CTR avesse erroneamente considerato nuova la censura sull’inesistenza giuridica della cartella; 2) la validità della cartella informatica priva di firma digitale; 3) il mancato riconoscimento del favor rei per le sanzioni dopo le modifiche normative del 2015. Le Agenzie hanno contestato la compensazione delle spese disposta in appello, deducendo sia la violazione delle regole sulle spese sia l’apparenza della motivazione. La società aveva inoltre dichiarato di aderire a definizioni agevolate dei carichi, ma non aveva documentato i pagamenti e il piano di rateazione residuo: la Corte ha quindi esaminato i motivi di ricorso. Ha anche chiarito che il termine per presentare la domanda di definizione agevolata e quello per comunicare al debitore le somme dovute sono termini distinti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi del ricorso principale: la cartella non è invalida per la sola mancanza di firma digitale, quando la sua provenienza è riferibile all’amministrazione e la trasmissione PEC ha consentito di conoscerla; inoltre, la tempestiva impugnazione sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, senza però rimuovere un’eventuale decadenza dal potere di accertamento. È stato rigettato anche il motivo sul favor rei, poiché la società non aveva indicato in concreto le violazioni e le sanzioni irrogate né dimostrato come lo ius superveniens ne modificasse la misura. È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale: la formula «La questione definita giustifica la compensazione delle spese di giudizio» non spiegava le ragioni della compensazione e costituiva motivazione apparente. Il primo motivo incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente alla questione accolta e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della società, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    a norma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice

    La cartella non richiede la sottoscrizione dell’esattore quando il modello previsto dalla legge richiede l’intestazione e l’indicazione della causale; la mancanza della firma non comporta, da sola, l’invalidità dell’atto.

  • Art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana

    L’omessa sottoscrizione del ruolo non è sanzionata con l’invalidità; si presume che l’atto provenga dall’organo competente, salvo prova contraria specifica e concreta del contribuente.

  • Art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990

    Per un atto vincolato come il ruolo, il vizio formale non determina automaticamente l’invalidità se non incide sul contenuto o sulla riferibilità dell’atto.

  • Art. 156 c.p.c.

    la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

    L’impugnazione tempestiva sana retroattivamente la nullità della notificazione se l’atto ha raggiunto il suo scopo; tale sanatoria processuale non recupera però un potere sostanziale di accertamento eventualmente già decaduto.

  • Art. 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.

    La disciplina della notificazione della cartella consente di applicare la sanatoria processuale per raggiungimento dello scopo, tramite i rinvii alle regole sulla notificazione degli atti tributari e del processo civile.

  • Art. 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

    ai sensi dell'art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, D.Lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta

    La copia informatica per immagine di un documento analogico, se formata secondo le regole applicabili, ha efficacia probatoria equivalente all’originale quando la conformità non è espressamente disconosciuta.

  • Artt. 4, 6 e 9 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; artt. 45 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute

    La trasmissione PEC trae garanzia giuridica dall’intero procedimento tecnico-normativo, che assicura ricezione, provenienza e integrità; la validità non dipende da un’attestazione aggiuntiva del mittente.

  • Art. 3 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 ter, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 3, in vigore dal 22 ottobre 2015 - a cui tenore «In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena»

    Nel regime introdotto nel 2015, la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi residui, con sanzioni in misura piena, conseguono al mancato pagamento della prima rata nel termine previsto o di una rata successiva entro la scadenza di quella seguente.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c., e art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In particolare si è in presenza di una ..motivazione apparente.. allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento

    La motivazione è apparente quando esiste formalmente ma non rende comprensibile il percorso logico della decisione; il vizio determina la nullità della sentenza e non coincide con una mera insufficienza argomentativa.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione

    Il ricorso per cassazione per nullità della sentenza è giustificato dai vizi motivazionali radicali indicati; non basta lamentare che la motivazione sia semplicemente insufficiente.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento in formato informatico o notificata via PEC non è invalida per il solo fatto di essere priva di firma digitale: occorre valutare se provenienza, integrità e riferibilità all’amministrazione siano garantite e se una norma imponga espressamente la sottoscrizione.
  • La contestazione della provenienza dell’atto non può essere generica: il contribuente deve allegare elementi concreti che mettano in dubbio la riferibilità dell’atto all’organo competente.
  • Se il contribuente impugna tempestivamente una cartella e ne dimostra così la conoscenza, l’eventuale nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo; ciò non sana un’eventuale decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento.
  • Il richiamo al favor rei in materia di sanzioni tributarie richiede di spiegare in concreto quali violazioni e sanzioni siano state applicate e come la disciplina successiva più favorevole inciderebbe sulla loro determinazione; la sola invocazione dello ius superveniens non basta.
  • La decadenza dalla rateazione può comportare l’iscrizione a ruolo del residuo e delle sanzioni nella misura prevista dalla disciplina applicabile; per far valere una definizione agevolata occorre documentare adesione e pagamenti secondo il piano, verificando anche le scadenze delle rate successive.
  • La compensazione delle spese deve essere sorretta da una motivazione che renda riconoscibili le ragioni della deroga alla regola della soccombenza; una formula apodittica può integrare motivazione apparente e comportare la cassazione sul punto.

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