Cassazione Civile, Ordinanza n. 02574/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior reddito sulla base di indagini finanziarie e della contestazione di fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti, riferite a lavori edili asseritamente fatturati da un fornitore individuale. L’accertamento si fondava, secondo la motivazione riportata, sulle dichiarazioni rese dal fornitore in un verbale non allegato, sui mezzi di pagamento non tracciabili, sulla sintetica descrizione delle prestazioni in fattura e sulla sproporzione degli importi rispetto alla capacità produttiva del fornitore. In appello il contribuente aveva invocato anche l’esito del procedimento penale connesso, conclusosi con decreto di archiviazione. In cassazione deduceva, con il primo motivo, omessa motivazione e violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, lamentando che i giudici di merito avessero attribuito maggiore attendibilità agli elementi dell’Amministrazione rispetto alle prove difensive e non avessero valorizzato l’archiviazione penale; con il secondo motivo deduceva omessa motivazione e violazione dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 per non avere la sentenza considerato il decreto di archiviazione del GIP, relativo ai medesimi fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza riguardava, al più, l’omesso esame di un elemento di prova e non di un fatto decisivo, e ha aggiunto che l’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 non include il provvedimento di archiviazione tra gli esiti penali che fanno stato nel giudizio tributario, sicché la mancata considerazione di tale provvedimento non integra né violazione di legge né vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese di lite e le ulteriori somme indicate nel dispositivo, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione della deducibilità/riconoscibilità dei costi fondati su fatture contestate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il motivo.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni e alle indagini finanziarie poste a base dell’accertamento; la Corte non valuta il merito del motivo perché lo reputa una richiesta di rivalutazione delle prove.
È invocato dal ricorrente come parametro dell’accertamento fondato su elementi finanziari e documentali; la Corte non ne sviluppa l’esame per inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di legittimità per violazione di legge; la Corte chiarisce che le doglianze proposte in realtà miravano a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non l’omessa valutazione di singoli elementi probatori o documentali.
La Corte afferma che la disposizione sugli effetti del giudicato/provvedimenti penali nel giudizio tributario non contempla il decreto di archiviazione tra gli esiti penali idonei a fare stato; pertanto la sua mancata considerazione non integra violazione di legge.
Richiamato nel procedimento accelerato; il ricorrente ha chiesto la trattazione nelle forme ordinarie.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende, come conseguenza dell’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata considerazione di un singolo elemento di prova o di documentazione.
- Nel processo tributario la mancata considerazione del decreto di archiviazione penale non integra, di per sé, violazione di legge o vizio motivazionale se la disciplina richiamata non attribuisce a tale provvedimento efficacia vincolante nel giudizio fiscale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e le ulteriori statuizioni accessorie previste dalla legge, compreso l’eventuale contributo unificato aggiuntivo.
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