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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32496/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva presentato istanze di interpello disapplicativo per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, chiedendo di non applicare la disciplina sulle cd. società di comodo di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, assumendo l'esistenza di oggettive situazioni che avevano impedito il conseguimento dei ricavi e l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA. L'Agenzia aveva rigettato le istanze e poi notificato tre avvisi di accertamento, recuperando maggiori IRES e IRAP e applicando il reddito presuntivo da società non operativa. La società aveva impugnato gli avvisi; dopo esito favorevole in primo grado e appello dell'Ufficio, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: insufficiente/apparente motivazione della sentenza d'appello; omesso esame di fatti decisivi sulla situazione oggettiva; violazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, dell'art. 72 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 53 Cost.; violazione degli artt. 37-bis e 42 d.P.R. n. 602/1973 per difetto di motivazione degli avvisi. In memoria la ricorrente eccepiva inoltre il giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze favorevoli relative agli stessi presupposti fattuali e alla medesima qualificazione della società come non operativa.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione pregiudiziale di giudicato esterno sollevata dalla società, ritenendo che una precedente sentenza passata in giudicato, relativa agli anni 2006 e 2007, avesse accertato con effetti permanenti e pluriennali la sussistenza delle condizioni oggettive per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Tale accertamento si è esteso anche all'annualità 2008, poiché fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto. Per questo, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha accolto il ricorso originario della contribuente e ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati. Le spese sono state compensate integralmente per il successivo formarsi del giudicato nel corso del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disciplina sulle società di comodo può essere disapplicata quando ricorrono oggettive situazioni che impediscono il conseguimento dei ricavi o l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA; se tali presupposti sono stati già accertati con giudicato, l'effetto si estende alle annualità successive con medesimi elementi permanenti.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla contribuente nella procedura di interpello disapplicativo, nel contesto della disciplina antielusiva applicata dall'Ufficio.

  • art. 72 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione della disciplina fiscale applicata dall'Ufficio, ma non è il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della pretesa fiscale, ma non è decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Invocato per il lamentato difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale esterno vincola anche nei giudizi relativi ad annualità successive quando gli elementi accertati hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 380-bis-1 c.p.c.

    Norma richiamata per la memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato formatosi su un'annualità d'imposta può spiegare efficacia vincolante anche per annualità successive quando l'accertamento riguarda elementi costitutivi della fattispecie che hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente.
  • L'efficacia espansiva del giudicato esterno opera solo se le questioni decise nel precedente giudizio coincidono nei presupposti di fatto e di diritto con quelle controverse nel nuovo giudizio; in caso contrario occorre un autonomo esame della diversa annualità.
  • In materia di IVA, l'estensione del giudicato oltre il periodo d'imposta incontra il limite della primazia del diritto unionale, ma tale limite non è dirimente quando non si controverta di una situazione di abuso del diritto e il giudicato riguardi fatti permanenti rilevanti anche per le annualità successive.
  • Quando un giudicato ha già cristallizzato la carenza dei presupposti per applicare una disciplina antielusiva o per qualificare il contribuente come soggetto non operativo, non sono necessari ulteriori accertamenti di merito sulle annualità successive fondate sugli stessi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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