Cassazione Civile, Ordinanza n. 02537/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo del 2015, ottenuto dalla società ricorrente per il pagamento di un credito verso terzi riferito a prestazione d'opera professionale. La contribuente sosteneva che il rapporto sottostante fosse soggetto a IVA e contestava la legittimità della tassazione di registro sia del decreto ingiuntivo sia del negozio enunciato nel provvedimento giudiziario. I motivi di ricorso per cassazione erano quattro: 1) omessa pronuncia della CTR sulla censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto tributario per mancata allegazione degli atti sottoposti a tassazione; 3) violazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131/1986, perché l'Ufficio avrebbe tassato un rapporto negoziale diverso da quello indicato e avrebbe modificato la motivazione in giudizio; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto tassabile un atto enunciato non individuato né allegato né acquisito al fascicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque respinto la doglianza sulla motivazione dell'avviso. Ha poi ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di liquidazione, perché indicava con precisione gli estremi del decreto ingiuntivo e i criteri tariffari applicati, senza necessità di allegare materialmente l'atto tassato. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili nella parte in cui non rispettavano l'onere di autosufficienza del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c. e introducevano questioni nuove non esaminate nei gradi di merito; infondati nel merito, perché il decreto ingiuntivo enunciava chiaramente il contratto di prestazione d'opera professionale e l'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 consente la tassazione dell'atto enunciato anche se soggetto a registrazione solo in caso d'uso. La Corte ha inoltre chiarito che l'imposta di registro si applica agli atti in quanto tali, sicché è legittima la tassazione fissa sia del provvedimento giudiziario sia dell'atto enunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per dedurre violazioni di legge e nullità processuali.
evocato per la censura di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di appello si era pronunciato sulla doglianza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale dell'avviso di liquidazione.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione e allegazione degli atti soggetti a registro.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la Corte ha affermato che la mera enunciazione in un atto registrato è sufficiente a sottoporre a imposta di registro l'atto enunciato, anche se soggetto a registrazione solo in caso d'uso; inoltre ha chiarito che l'enunciazione richiede un richiamo espresso e idoneo a identificare il negozio.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato nel motivo per contestare la tassazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della disciplina della registrazione degli atti giudiziari e dell'enunciazione.
evocato per contestare la valutazione degli elementi di prova; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché non autosufficiente.
richiamato come parametro sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non superasse i requisiti di specificità e autosufficienza.
la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, con specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti, pena inammissibilità.
art. 6 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la Corte ha escluso che il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato integri di per sé un caso d'uso.
art. 69 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in relazione alla pena pecuniaria prevista per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
citato nel quadro della disciplina degli atti dell'autorità giudiziaria rilevanti ai fini dell'imposta di registro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica con precisione gli estremi dell'atto tassato e i criteri di applicazione dell'imposta, senza che sia necessaria l'allegazione materiale dell'atto, purché esso sia agevolmente individuabile dal contribuente.
- La mera enunciazione, in un atto soggetto a registrazione, di un contratto o atto non registrato può legittimare l'applicazione dell'imposta di registro anche se l'atto enunciato sarebbe soggetto a registrazione solo in caso d'uso; l'enunciazione non coincide con il caso d'uso, ma è autonoma base impositiva prevista dall'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986.
- Per configurare l'enunciazione è necessario un richiamo espresso e sufficientemente specifico del negozio, idoneo a identificarne natura e contenuto senza ricorso a elementi estranei all'atto registrato.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze che presuppongono l'esame di documenti o atti processuali devono rispettare l'onere di autosufficienza di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., con puntuale riproduzione o indicazione della collocazione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La tassazione in misura fissa del provvedimento giudiziario e dell'atto enunciato è compatibile con il principio per cui l'imposta di registro colpisce i singoli atti giuridici previsti dalla legge, anche quando il rapporto sostanziale sottostante sia il medesimo.
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