Cassazione Civile, Ordinanza n. 16155/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente per l'anno d'imposta 2003, rettificando la dichiarazione Irpef, recuperando a tassazione un maggior reddito e irrogando sanzioni. L'atto si fondava su una più ampia attività ispettiva svolta nei confronti di società appartenenti al c.d. gruppo Mythos, dalla quale sarebbero emerse operazioni societarie e trasferimenti di partecipazioni funzionali a indebito vantaggio d'imposta per il gruppo e per clienti collegati, nonché il coinvolgimento della contribuente in tali attività. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la C.T.R. Lombardia aveva confermato la decisione. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che, nella formulazione ratione temporis dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, bastava la sussistenza di elementi che rendessero obbligatoria la denuncia penale, a prescindere dalla effettiva trasmissione della notitia criminis o dall'esito del procedimento penale, anche se vi fossero cause estintive o di non punibilità; con il secondo motivo ha censurato l'assertività della motivazione della sentenza di appello, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse contraddittoria perché aveva escluso il raddoppio dei termini valorizzando l'assenza di una denuncia penale, nonostante la disciplina applicabile richiedesse solo l'emersione di elementi tali da far sorgere l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché verifichi se, nella condotta descritta nell'avviso, siano astrattamente configurabili gli estremi oggettivi di uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, indipendentemente dall'avvenuta presentazione della denuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza un'autonoma elaborazione nel decisum.
La Corte lo richiama come parametro dell'obbligo di denuncia penale; ai fini del raddoppio dei termini conta la sussistenza di elementi che facciano sorgere tale obbligo.
Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel riepilogo dei fatti come base delle indagini fiscali effettuate dall'Ufficio.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso; non vi è sviluppo autonomo nella motivazione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso; non vi è sviluppo autonomo nella motivazione.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
"in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione"
Per la formulazione ratione temporis è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di denuncia; non rileva la mancata trasmissione della notitia criminis né l'esito del procedimento penale, salvo uso pretestuoso o strumentale della norma.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma penale tributaria potenzialmente rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma penale tributaria potenzialmente rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Citato per analogia nel richiamo alla giurisprudenza sul raddoppio dei termini in materia IVA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come veicolo del motivo di legittimità per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel regime previgente al d.lgs. n. 128 del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera se dall'attività istruttoria emergono elementi che impongano la denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata.
- Ai fini del raddoppio dei termini non rilevano i successivi sviluppi del procedimento penale, né l'eventuale configurabilità di cause estintive o di non punibilità, poiché la verifica tributaria deve arrestarsi alla astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia.
- La contestazione del raddoppio dei termini può essere respinta quando la decisione di merito valorizzi in modo erroneo la mancata iscrizione della notitia criminis, se dagli atti risultano invece elementi tali da integrare, in astratto, una fattispecie penal-tributaria.
- Il giudice del rinvio, quando venga cassata la decisione sul punto, deve verificare in concreto se la condotta descritta nell'avviso di accertamento presenti gli estremi oggettivi di una delle fattispecie di reato tributario, prescindendo dalla effettiva denuncia penale.
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