Cassazione Civile, Ordinanza n. 26140/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi desunti dagli studi di settore e da ulteriori indici di antieconomicità della gestione: ricavi e redditi dichiarati molto modesti, elevata incidenza dei costi di carburante rispetto ai ricavi, percezione di compensi non dichiarati da una società terza e difformità tra la qualifica dichiarata ai fini dello studio di settore e l’attività effettivamente svolta. La CTR aveva annullato l’atto ritenendo necessario il preventivo contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, degli artt. 2727 e 2697 c.c. e dell’art. 12 L. 212/2000, sostenendo che l’accertamento non si fondava solo sugli studi di settore ma anche su elementi presuntivi di antieconomicità, sicché non era obbligatorio il contraddittorio preventivo; 3) omesso esame di fatti decisivi, sempre con riferimento agli indici di antieconomicità; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte rigetta il quarto motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non è meramente apparente nei ristretti limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Accoglie invece il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR abbia errato nel considerare l’accertamento fondato solo sugli studi di settore: dagli atti risultava un accertamento analitico-induttivo basato anche su ulteriori elementi di antieconomicità e su compensi non dichiarati, rispetto ai quali non operava l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Per l’IVA la Corte richiama il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, ma rileva che il contribuente non aveva indicato quali concrete difese avrebbe potuto svolgere e in che modo il procedimento sarebbe potuto finire diversamente. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza della CTR è cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini il merito del ricorso originario.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata per contestare la legittimità dell’accertamento e del procedimento, ma la Corte non ne fonda il decisum sul punto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità dell’atto impositivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Indicato come base dell’accertamento analitico-induttivo fondato anche su elementi presuntivi diversi dagli studi di settore.
Richiamato per sostenere la correttezza del ragionamento presuntivo posto a base dell’accertamento.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: a fronte di indici di antieconomicità, incombe sul contribuente fornire giustificazione.
Richiamato a sostegno della censura sulla necessità del contraddittorio preventivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente.
La Corte afferma che, nei soli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione deve instaurare il contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- Nel caso di accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria deve attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente.
- Se l’accertamento è analitico-induttivo e si fonda anche su ulteriori elementi presuntivi, come irregolarità o condotte antieconomiche, non opera il contraddittorio preventivo obbligatorio previsto per i soli studi di settore.
- In tema di IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario, ma il contribuente che lo invochi deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostrare che l’omissione abbia inciso sul contenuto dell’atto o del procedimento.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza sia priva, in senso materiale o grafico, di motivazione, oppure presenti contrasti irriducibili o argomentazioni obiettivamente incomprensibili; non basta una motivazione sintetica o essenziale.
- Quando l’atto impositivo è sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti e da indici di antieconomicità, il contribuente è tenuto a fornire idonea giustificazione della propria gestione e dei dati dichiarati.
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