Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva dedotto di avere prestato attività subordinata presso gli sportelli immigrazione dapprima con contratti di somministrazione tramite agenzia interinale e poi con contratti a tempo determinato, lamentando l'illegittimità della reiterazione dei rapporti e l'abuso della condizione di precarietà. Aveva chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abuso del precariato. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo decisiva la sopravvenuta stabilizzazione, considerata satisfattiva, e comunque difettosa la prova di ulteriori danni e dell'illegittimità dei termini. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 32 L. 183/2010 e della Direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la successiva stabilizzazione, avvenuta con notevole ritardo, non fosse integralmente satisfattiva del danno eurounitario da precarizzazione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare la legittimità dei termini apposti ai contratti non gravasse sulla lavoratrice ma sull'amministrazione datrice di lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la stabilizzazione intervenuta nelle more del giudizio, in assenza di concorso e in diretto collegamento causale con il pregresso periodo di precariato, costituisce misura idonea a estinguere il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario da abuso della reiterazione dei contratti a termine. Ha inoltre osservato che, oltre a tale danno tipizzato e presunto, resta eventualmente azionabile un diverso danno concreto da allegare e provare specificamente, ma nel caso di specie la Corte territoriale aveva comunque escluso la prova di ulteriori pregiudizi e il ricorso non aveva indicato fatti specifici né una censura rituale di ultrapetizione. Di conseguenza, la Corte ha confermato il rigetto della domanda e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell'illecita reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato e del relativo regime rimediale
richiamato come parametro del risarcimento forfettario del danno da precarizzazione, poi sostituito nel sistema dall'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
Direttiva 1999/70/CE
richiamata come fonte eurounitaria a presidio della repressione dell'abuso nella successione dei contratti a termine
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'illegittimità dei termini contrattuali
richiamato dalla Corte come possibile parametro della censura di ultrapetizione, che però non era stata formulata in modo specifico
menzionato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017
richiamato per qualificare la procedura di stabilizzazione come ancorata a presupposti di pregresso precariato e presenza in servizio
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
menzionato quale disciplina succeduta a quella dell'art. 32 L. 183/2010 sul danno da abuso di contratti a termine
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la successiva stabilizzazione del lavoratore precario può costituire misura satisfattiva ed estintiva del danno c.d. eurounitario da illegittima reiterazione di contratti a termine, quando sia causalmente collegata al pregresso rapporto precario e realizzi il bene della vita perseguito in giudizio.
- Il danno da abuso della successione di contratti a termine, inteso come rimedio forfettario e presunto, è alternativamente soddisfatto dalla stabilizzazione o dal risarcimento parametrato alla disciplina speciale; una volta intervenuta la stabilizzazione, il lavoratore può comunque domandare solo ulteriori danni-conseguenza, ma deve allegarli e provarli specificamente.
- Chi invochi in cassazione un danno ulteriore rispetto a quello tipizzato deve indicare in modo concreto i pregiudizi lamentati e le ragioni della loro derivazione causale dal precariato; non basta la mera affermazione generica che la stabilizzazione non abbia integralmente compensato il pregiudizio.
- La censura di ultrapetizione richiede un motivo specifico ex art. 112 c.p.c., con chiara indicazione dell'oggetto effettivamente domandato e del contenuto della decisione eccedente; affermazioni generiche sulla mancata proposizione della domanda non sono sufficienti.
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