Cassazione Civile, Sentenza n. 27283/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA (periodo gennaio-aprile 2006) con sanzioni e interessi. Electa contestava l'imputabilità delle sanzioni e degli interessi alla procedura di amministrazione straordinaria: sosteneva che il debito dovesse intendersi determinato soltanto dalla dichiarazione IVA definitiva del 29/09/2007 e che il commissario straordinario non poteva eseguire pagamenti al di fuori della disciplina concorsuale, quindi non potevano essere applicate sanzioni né interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il debito IVA e le relative sanzioni/interessi siano crediti concorsuali in quanto l'obbligazione di versamento era maturata e i termini di pagamento erano scaduti prima del decreto di ammissione alla procedura (7/06/2006). Ne consegue la legittimità della notifica della cartella all'organo della procedura e l'imputabilità delle sanzioni e degli interessi alla società (anche se il pagamento avverrà secondo le regole del concorso e in moneta concorsuale). La Corte ha precisato che la quantificazione definitiva degli interessi compete al giudice delegato nella fase di ammissione al passivo. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54-bis
La cartella notificata ai soggetti della procedura ex art. 54-bis può costituire atto di accertamento della pretesa tributaria anche se riferita a crediti concorsuali; legittima la notifica all'organo della procedura.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 74-bis
Richiamato come norma applicabile all'amministrazione straordinaria per l'iscrizione a ruolo a seguito di dichiarazioni rese dagli organi della procedura; conferma la possibilità di procedere all'iscrizione/accertamento.
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 - artt. 18, 20, 48, 53
La disciplina dell'accertamento e dell'esame del passivo nell'amministrazione straordinaria è modellata su quella del fallimento; l'art. 53 richiama gli artt. 93 ss. della l.fall. e vincola le modalità di insinuazione e accertamento dei crediti concorsuali.
legge fallimentare - art. 52 e artt. 93 ss. (richiamati)
I crediti tributari sorti prima dell'apertura della procedura concorsuale sono concorsuali e devono essere accertati secondo le forme del concorso; il giudice della procedura è vincolato rispetto all'accertamento dell'an e del quantum compiuto dal giudice specializzato (tribunale tributario per questioni tributarie).
d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) - art. 151
Richiama il principio secondo cui, nel nuovo codice della crisi, i crediti vanno accertati secondo le regole del concorso; usato ratione temporis in relazione all'art. 52 l.fall.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 13
Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di sanzioni tributarie; la Corte valuta la rilevanza dell'elemento soggettivo e la data di insorgenza dell'obbligo tributario ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 5
Richiamato nella giurisprudenza come riferimento all'elemento soggettivo della violazione; la Corte distingue i casi in cui il termine di pagamento è già scaduto prima dell'apertura della procedura (sanzioni dovute) da quelli in cui non è ancora decorso (possibile esclusione delle sanzioni).
Richiamato relativamente agli interessi sul credito privilegiato: la corte conferma che il credito IVA privilegiato matura interessi per il periodo anteriore e fino all'apertura della procedura, e poi in misura legale fino alla vendita dei beni sul privilegio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso proposto dopo il 30/01/2013; la Corte ordina la verifica delle condizioni per il versamento dell'ulteriore importo, ove dovuto.
Massime di principio
- I crediti tributari i cui presupposti sono sorti prima dell'apertura della procedura concorsuale sono crediti concorsuali e vanno accertati secondo le regole del concorso; l'atto di accertamento tributario rientra nella giurisdizione tributaria.
- Se il termine per il pagamento del tributo è decorso prima dell'apertura della procedura, le sanzioni per omesso versamento sono dovute anche se, successivamente, il pagamento non può più essere effettuato per effetto delle regole concorsuali; il credito sarà soddisfatto secondo le regole e in moneta concorsuale.
- Se invece alla data di apertura della procedura il termine per il pagamento non è ancora decorso, può ravvisarsi l'assenza di responsabilità soggettiva e, quindi, l'esclusione delle sanzioni legate al mancato versamento.
- La notificazione della cartella di pagamento all'organo della procedura (commissario/curatore) è ammissibile e può svolgere funzione anche di accertamento della pretesa tributaria; la notifica al rappresentante della procedura è necessaria per rendere il credito opponibile al concorso.
- La quantificazione definitiva di interessi e somme ai fini dell'ammissione al passivo compete al giudice delegato/giudice della procedura concorsuale, che applicherà le regole del concorso rispetto all'accertamento compiuto dal giudice tributario.
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