Cassazione Civile, Sentenza n. 27267/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arkema France S.A. aveva richiesto il rimborso di IRES (euro 600.497,83) versata sulla plusvalenza realizzata nel 2016 dalla cessione di una partecipazione in una società italiana, sostenendo di soddisfare i requisiti della participation exemption (art. 87 TUIR) e dunque di essere legittimata al trattamento riservato ai soggetti residenti. L'Agenzia impugnava la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto il rimborso, deducendo carenza di motivazione della sentenza e sostenendo la legittimità del diverso trattamento fiscale previsto per le società non residenti prive di stabile organizzazione (art. 152 TUIR), nonché che la normativa convenzionale con la Francia e il meccanismo del credito d'imposta avrebbero escluso una discriminazione illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato le decisioni di merito che avevano accolto il ricorso di Arkema. La Corte ha ritenuto infondato il vizio di mancata motivazione e ha condiviso l'orientamento secondo cui l'esclusione dal regime PEX dei non residenti privi di stabile organizzazione può creare una situazione di rischio di doppia imposizione economica rispetto ai residenti, situazione che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (C-540/07) e del principio sottostante la PEX, può giustificare l'applicabilità del regime favorevole anche ai soggetti non residenti in casi analoghi. Ha inoltre precisato che la mera esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni (Italia-Francia) non garantisce automaticamente che la disparità sia eliminata, salvo che il meccanismo convenzionale compense effettivamente la differenza di trattamento.
Norme richiamate
TUIR art. 87
Disciplina della participation exemption (PEX): esenzione parziale delle plusvalenze da partecipazioni quando ricorrono i requisiti previsti; finalità di evitare doppia imposizione economica e favorire la libera gestione dei portafogli partecipativi
TUIR art. 152 (all'epoca)
Regola il trattamento fiscale delle società non residenti: le società non residenti prive di stabile organizzazione sono tassate in Italia per i singoli redditi prodotti nel territorio secondo le regole del Titolo I; ciò comporta un diverso regime per le plusvalenze rispetto ai residenti
TUIR artt. 68, 72
Individuano il regime fiscale delle plusvalenze: per i non residenti prive di stabile organizzazione si applicano le regole specifiche che comportano una tassazione differente (esenzione parziale diversa rispetto alla PEX)
Convenzione Italia-Francia (art. 13 par. 4)
Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente
Regola generale prevista dalla Convenzione che però è derogata dal Protocollo per le "partecipazioni importanti", consentendo allo Stato della fonte di tassare alcune plusvalenze
Protocollo alla Convenzione Italia-Francia (par. 8, lett. b)
Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote ... facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera che esista una partecipazione importante se ... dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società
Stabilisce la deroga che permette allo Stato della fonte (Italia) di tassare plusvalenze da partecipazioni significative, giustificando l'esercizio della potestà impositiva italiana nel caso di specie
Convenzione Italia-Francia (art. 24 par. 2)
Gli utili e gli altri redditi ... sono parimenti imponibili in Francia ... Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese ...
Prevede il meccanismo del credito d'imposta nello Stato di residenza per le imposte pagate in Italia, ma la Corte ha ricordato che tale meccanismo non elimina automaticamente la possibile disparità di trattamento ai fini del diritto UE
Trattato FUE (art. 49 e art. 58/oggi 65 TFEU) e giurisprudenza C-540/07
Principi UE sulla libertà di stabilimento e sulla circolazione dei capitali: la giurisprudenza della Corte di giustizia prevede che, se l'attività impositiva di uno Stato genera un rischio di doppia imposizione economica, gli azionisti non residenti devono poter beneficiare di un trattamento equivalente ai residenti o il regime nazionale può risultare incompatibile con i principi del Trattato
Massime di principio
- La participation exemption è finalizzata a evitare la doppia imposizione economica e, se applicata ai residenti per esenzioni rilevanti, il diverso trattamento dei non residenti può essere incompatibile con il diritto UE quando genera rischio di imposizione a catena.
- L'assenza di stabile organizzazione in Italia non è automaticamente un motivo valido per negare l'accesso al regime PEX: occorre valutare se le differenze normative determinano una situazione analoga rispetto al rischio di doppia imposizione economica.
- La mera esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni non elimina automaticamente la possibile discriminazione: il giudice deve verificare se il meccanismo del credito d'imposta nel Paese di residenza compensa effettivamente la differenza di trattamento.
- In caso di partecipazioni rilevanti (c.d. "partecipazione importante" secondo il protocollo alla Convenzione), lo Stato della fonte può esercitare la potestà impositiva, ma ciò non esclude l'obbligo di conformità ai principi di libertà di stabilimento e circolazione dei capitali dell'UE.
- Il contribuente che invoca la PEX dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 TUIR; tuttavia, il giudice valuta anche la compatibilità della norma interna con il diritto UE e la concreta sussistenza di un pregiudizio da doppia imposizione economica.
- Dal punto di vista procedurale, le decisioni giudiziarie non richiedono una motivazione estesa ma devono contenere il minimo costituzionale: spiegare la ratio che giustifica l'applicazione del regime favorevole o la disapplicazione della norma interna in conflitto con il diritto UE.
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